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Cassazione: non è penalmente responsabile il datore di lavoro per omessa vigilanza sul lavoratore negligente



La Corte diCassazione, con sentenza n. 15490 del 7 aprile 2014, decidendo in merito allacorrettezza della sentenza con cui la Corted'appello confermava la sentenza del GIP che dichiarava il legalerappresentante di una società colpevole del reato di cuiall'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., avendo, per colpa generica e specifica,causato la morte del lavoratore dipendente (deceduto a seguito delle graviustioni riportate dopo essere stato investito dalle fiamme improvvisamentesviluppatesi dai vapori di carburante, ancora presenti all'interno diautoveicolo, non bonificato, che il predetto era intento a demolire, mediantel'uso di cannello ossipropanico, senza che il medesimo indossasse gli indumentiignifughi di protezione e seguisse le procedure di cautela del caso), haaffermato che "non è dubbia la correttezza dell'incipit della sentenzagravata: il datore di lavoro è garante, fra l'altro, del puntuale rispettodelle misure prevenzionali, se del caso, quando le dimensioni aziendali ciòrendano inevitabile, delegando soggetto all'uopo incaricato, dotato deinecessari poteri e delle specifiche competenze.".

Tuttavia laSuprema Corte ha precisato che la Corte territoriale, ignorando la rilevantecircostanza che il legale rappresentante assumeva risultare dall'organigrammain atti, la presenza di un dipendente preposto al taglio delle carcasse deimezzi da demolire, con ragionamento, pertanto, gravemente illogico, in quantoingiustificatamente apodittico, ha concluso semplicisticamente, per la penaleresponsabilità del legale rappresentante che non poteva discolparsi in quanto"avere (...) adempiuto a tutti gli obblighi di prevenzione degli infortuniprevisti dalla legge (...) non lo esonerava dall'obbligo di controllare egarantire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione da parte deilavoratori".

Accolto ilmotivo di ricorso dell'imputato secondo il quale la Corte aveva offertogiustificazione illogica ed apparente in ordine alla penale responsabilità peromessa vigilanza finendo per condannare il ricorrente su basi oggettive, acagione della mera posizione ricoperta. "Ciò era irragionevole edingiusto, non potendosi pretendere dal datore di lavoro la diuturna eassillante vigilanza sul rispetto da parte dei dipendenti delle procedure disicurezza previste. Né, a tal fine, poteva pretendersi, quali che fossero ledimensioni della struttura aziendale, la nomina di un controllore."

Evidente lasevera inadeguatezza del costrutto motivazionale - affermano i giudici dilegittimità - non essendo da esso consentito trarre i necessari elementivalutativi per misurare la dimensione aziendale e, di converso, l'esigibilitàdel compito di sorveglianza personale posto personalmente a carico del datoredi lavoro. La motivazione si mostra inoltre gravemente orfana dei dati diconoscenza concernenti le competenze ed abilità del lavoratore rimasto vittimadell'incidente.

Non èsuperfluo - si legge nella sentenza - ricordare che ove la dimensione ecomplessità aziendale avessero reso necessario l'esercizio del dovere divigilanza mediante soggetto all'uopo delegato, di quest'ultimo si sarebbe resonecessario conoscere dei relativi poteri e delle pertinenti competenze equalifiche, in definitiva, delle concrete attitudini ad impedire pericolosiscostamenti dalle procedure di sicurezza. In ogni caso, infine, non potevapassare in silenzio l'attento scrutinio del sinistro, al fine di accertare seesso sia dipeso da manovra e/o procedura, oltre ad eventuale mancata adozionedei presidi individuali di sicurezza, non prontamente ed efficacementeemendabile; o, seppure, esso ha finito per incarnare e rendere tragicamentepalpabile approssimativi e inadeguati procedimenti aziendali, affidamento diattività rischiose a soggetti non adeguatamente qualificati, predisposizione disistemi di vigilanza non perfettamente efficienti.

Dunque laCorte di Cassazione annulla la sentenza impugnata rinviando per nuovo esame,alla luce delle osservazioni svolte, alla Corte d'Appello.

Data: 10/04/2014 12:30:00
Autore: L.S.