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Condizioni per l' imputabilità dei disservizi al Gestore di un servizio pubblico



di Gerolamo Taras - L'affidamento in concessione di un serviziopubblico avviene, di solito, a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica,sulla base di un capitolato che contiene, nel dettaglio, le modalitàorganizzative e di esecuzione, definite a seguito (si spera) di uno studio di fattibilità. Dopo l'aggiudicazione,le condizioni della concessione vengono trasfusenel cosiddetto contratto di servizio. Obblighi e diritti delle parti sonoquelli scritti e convenuti dalle parti in quest' ultimo documento. Rispettoalla disciplina generale dei contratti, il contratto di servizio prevede,solitamente, una posizione predominante della parte pubblica, giustificatadalla necessità che le finalità di pubblico interesse siano conseguite dal soggetto erogatore e chel'erogazione del servizio avvenga secondo standard di qualità e di efficienza.

Nel caso specifico dei pubblici trasporti,non sempre i disagi dell' utenza, sopratutto in periodi di sovraffollamentodelle tratte, derivano da una nonperfetta organizzazione del servizio e non sempre devono essere imputati algestore. Spesso le cause sono a monte e derivano dalla predeterminazione delleregole di erogazione del servizio stabilite, unilateralmente, dalla Pubblica Amministrazione e che il Gestore non può modificare di propria iniziativa.

Come ha stabilito il Consiglio diStato, non tutti di disagi subiti dall' utenza possono essere riportati, poi, nelle categorie elencate dall' art. 2 deld.lgs. 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo) quali dirittifondamentali del consumatore, ma solo quelli inerenti a) alla tutela dellasalute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad unaadeguata informazione e ad una corretta pubblicità; g) all'erogazione diservizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.


Nondeve averla pensata esattamente così ilCodacons (Sezione Regionale della Puglia) nel momento incui aveva deciso di contestare, al gestore della linea Lecce Fiorini – Taranto Porto, viaFrancavilla Fontana, Latiano e Mesagne, alcuni disservizi che avevano causato a numerosi utenti molteplici disagi.

Ritenendolesi dai comportamenti della società concessionaria i diritti collettivi dell'utenza,sanciti dall'art. 2, lettere a), b), c), e g) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d.Codice del consumo) l' Associazione aveva presentato ricorso, prima, all' autorità giudiziaria ordinaria(che aveva declinato la propria giurisdizione in base aldisposto del comma 11 dell'art. 140 del D.Lgs. n. 206/2005 “Restaferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia diservizi pubblici ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 80”) e, successivamente, al TAR per chiedere la condanna di S.T.P., concessionaria del serviziopubblico di trasporto extraurbano nelle province di Brindisi, Lecce eTaranto all'adozione delle misureorganizzative idonee ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.

Il Tribunale della Puglia -sentenza n. 493/2009- aveva ritenutosussistente la lesione degli interessi collettivi, come richiesto dal Codacons,ed aveva di conseguenza condannato la società concessionaria ad adeguare ilservizio agli standard di qualità e di efficienza di cui all'art. 2, let. g),del D.Lgs. n. 206/2005.

“Per quanto concerne, in particolare, i trasportipubblici, non si può certo costringere l'utenza a dover subire, ordinariamente,disagi dovuti ad una non perfetta organizzazione del servizio, per cui ilconcessionario deve adottare tutte le misure all'uopo ritenute adeguate,oppure, se si tratta di misure che presuppongono modifiche al contratto diservizio, attivarsi presso le autorità vigilanti (nella specie, Regione eProvincia), al fine di “calibrare” il numero e la frequenza delle corse alnumero degli utenti”.

La società S.T.P. Terra d'Otranto ha impugnato la sentenza di primo grado, facendopresente che le clausole del contratto erano state definite dall' Amministrazioneed ad quelle essa si era attenuta.

Secondo S.T.P. “le modalità di espletamento del servizio dicui trattasi sono state, per larga parte, predeterminate nelle regole poste abase della gara bandita dalle Amministrazioni regionale e provinciale, recepitenel contratto di servizio stipulato il 17 marzo 2005 con il Co.Tra.P., e che il consorzio stesso, e per esso isoggetti che gestiscono il servizio, non ha alcun potere di variare”. Aggiungendo di essersi autonomamente attivatapresso l' Amministrazione per eliminare, consensualmente, attraverso modificheal contratto di servizio, le cause dei disagi.


Motivazione condivisa dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato (sentenza N.01560/2014 ) che ha accolto l' appellorespingendo il ricorso di primo grado.

Secondo il giudice “le modalitàinerenti ai percorsi (ivi compresa la necessità dell'eventuale trasbordo), agliorari, alla frequenza e alla capienza dei mezzi di trasporto, ai periodi disospensione del servizio, al personale da impiegare e al relativo costo non sono addebitabili a scelte della societàappellante, e, quindi, sfuggono alle censure evidenziate nel ricorso di primogrado, riconosciute dal Tar quale sintomo della inadeguatezza del servizio resoda S.T.P. all'utenza”.

Per quanto riguarda poi le ulteriori carenze del servizio che avevano determinato i disagi peri passeggeri, denunciati dal Codacons (l'insufficienza dell'informazioneall'utenza e la possibilità, per i passeggeri, di caricare i bagagli a bordodei mezzi di trasporto) il Consiglio di Stato ha stabilito che si tratta, in questo caso, di disagi che non possonoessere riportati nelle categorie elencate dall'art. 2 del d.lgs. 6 settembre2005, n.206 (Codice del consumo) quali diritti fondamentali delconsumatore.

“Quanto alla possibilità di introdurre bagagli abordo, trattasi infatti di evenienza ascrivibile, da un lato, alsovraffollamento in determinate ore della giornata, al quale non la società appellante, ma leAmministrazioni competenti potrebbero eventualmente ovviare con diversefrequenze del servizio, dall'altra a comportamenti direttamente imputabili agliutenti.

Per quanto riguarda l'onere di adeguata informazione,l'istruttoria esperita davanti al giudice civile prima della trasposizionedavanti al Tar ha evidenziato che le tabelle illustrative delle modalità edegli orari del servizio sono distribuite presso le rivendite, sono affissealle fermate e sono comunicate mediante un numero telefonico gratuito”.

“A tali esiti istruttori il ricorrente in primo gradonon ha opposto alcuna diversa argomentazione; ne deriva che erroneamente il Tarha posto a base della propria pronuncia le indimostrate circostanze asseritedal Codacons, sia per quanto riguarda questo particolare aspetto inerentel'informazione, sia per tutte le contestazioni comunque rivolte con il ricorso(e così per le immotivate fermate effettuate senza richiesta e la soppressionedi corse), che comunque non possono essere considerati, di per sé, causa dipericolo per gli utenti”.

Data: 07/04/2014 16:30:00
Autore: Gerolamo Taras