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Sinistro stradale e reato di “fuga”: irrilevante il ritorno sul posto



di Luigi Del Giudice - Il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, delnuovo codice della strada, è un reato omissivo di pericolo, per la cuiconfigurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmentel'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione ad un incidente comunquericollegabile al suo comportamento
Il reato in parola si consuma con l'allontanamento dal luogo del sinistro erisulta pertanto irrilevante, ai finidella integrazione della fattispecie tipica, l'eventuale ritorno di chi sisia inequivocabilmente allontanato o il suo presentarsi presso gli uffici delleforze dell'ordine.

Nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189, comma 6 del codicedella strada, è sufficiente dunque che si verifichi un incidentericonducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrreeventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo dannoalle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv.245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374),

Diversamente, invece, per il reato di omissione diassistenza, di cui al comma 7 del codice della strada, ove si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito. Effettività che si reputainsussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbiagià provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace, l'ulterioreintervento dell'obbligato.

In questo caso vi è l'obbligo di “prestare l'assistenzaoccorrente alle persone ferite” come alludente ad ogni possibile forma diassistenza, anche residuale. In merito all'obbligo di assistenza appare ancorautile rammentare il principio giurisprudenziale per il quale "la presenzadi altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l'investitore daldovere dell'assistenza nei confronti dell'investito ogni volta che il suointervento possa apparire utile. Ne deriva che l'investitore resta dispensato dadetto dovere solo quando si sia accertato che l'aiuto sia stato fornito daterzi in maniera effettivamente adeguata" (Sez. 4, n. 711 del 12/03/1969,Roma, Rv. 111841). Dunque in occasione di un sinistro stradale che abbiacomportato lesioni personali, la pretesa di limitare l'obbligo di assistenzaalle necessità di cura delle ferite è irricevibile. (Sentenza Cassazione 28 marzo 2014, n. 14610).

Dott. Luigi Del Giudice

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Data: 07/04/2014 15:00:00
Autore: Luigi Del Giudice