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Cassazione: è legittimo che il giudice utilizzi prove raccolte in procedimenti diversi?



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 7698 del 2 Aprile 2014.

Fino a che punto gli elementi probatori raccolti in giudizidiversi, concernenti le medesime parti o tra queste e altrisoggetti, possono essere raccolti dal giudice per formare ilproprio convincimento nell'ambito di uno specifico procedimento?

Nelcaso esaminato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto, il giudice del merito, dovendo pronunciarsi su una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale, hautilizzato gli elementi di prova concernenti la dinamica delsinistro già acquisiti nell'ambito di un altroprocedimento incardinato presso altra sezione della Corte d'Appello.

Il ricorrente, terzo trasportato di un motoveicolo, aveva infattidapprima esperito azione di risarcimento avverso il conducentedell'altro veicolo, per poi, qualche anno dopo, convenire in giudizioanche gli eredi del defunto conducente del motoveicolo. Il giudice diprimo grado rigettava la domanda accogliendo l'eccezione diprescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazioni, mentre laCorte d'appello riformava la sentenza considerando la sentenzaprecedente, prodotta dall'interessato, quale prova documentale idoneaa stabilire l'an debeatur nonché ad interrompere laprescrizione. La condanna al risarcimento complessivo risultatuttavia inferiore rispetto a quanto statuito nella prima decisione;l'interessato propone quindi ricorso in Cassazione.

Nellasentenza in commento emerge una questione in particolare: quale lavalenza dell'elemento probatorio mutuato da altro processo affine?La Corte d'appello, richiamandosi ad esso, risulta vincolata adecidere in modo analogo rispetto a quanto già in precedenzastatuito?

Per prima cosaoccorre rilevare che l'operazione svolta dal giudice del merito, inassenza di specifici divieti di legge, sembrerebbe corretta, mal'elemento introdotto nel processo in oggetto non può avereefficacia qualificata: la ricostruzione del fatto dovrà essereconsiderato alla pari di un documento liberamente apprezzabile eutilizzabile.

Ne risulta che tali elementi probatoricostituiscono “oggetto di autonoma valutazione (…) dei fattisottoposti alla sua cognizione” non risultando il giudice delmerito vincolato in alcun modo al rispetto di quanto già statuito inaltra sede processuale, conservando intatta la propria facoltà dilibero convincimento, a patto che la propria decisione siaadeguatamente motivata.

Qui sotto il testo della sentenza.

Data: 07/04/2014 11:20:00
Autore: Licia Albertazzi