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Cassazione: l'aliud pro alio nell'aggiudicazione di un bene pignorato



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 7708 del 2 Aprile 2014.

L'aliudpro alio è quel particolare evento contrattuale consistentenella consegna di una cosa sostanzialmente diversa da quella pattuitadalle parti, totalmente inidonea alle funzioni originariamenteconcordate, evento talmente grave da non essere nemmenoconsiderato come vizio vero e proprio e sottoposto a disciplinaparticolare. Quando tale figura ricorre nell'ambito di unprocedimento di esecuzione forzata si prospetta un dupliceordine di problematiche: da una parte, l'individuazione dellafattispecie specifica; dall'altra, la scelta del mezzo processualeidoneo a far valere il vizio, verificandosi lo stesso in un contestoche esula dal normale ambito di applicazione della disciplinacivilistica di tipo sostanziale.

Nel caso di specie si èverificata situazione di aliud pro alio in fase diaggiudicazione di un bene pignorato. Il bene assegnato è infattirisultato appartenere ad un genere totalmente diverso rispetto aquello indicato in ordinanza, mancando lo stesso dellecaratteristiche idonee all'espletamento della sua naturale funzioneeconomico-sociale.

L'argomentazione della Corte è molto complessa ese ne riporta in questa sede estrema sintesi richiamando per il resto il testo della sentenza qui sotto allegato.

La Suprema Corte,premesso che la soluzione al caso di specie in giurisprudenza non èunivoca, ha confermato che l'azione a tutela di una situazione comequesta consiste nell'esperimento di opposizione agli attiesecutivi, azione che deve essere comunque proposta prima dellaconclusione del procedimento di espropriazione forzata, dunque in unmomento antecedente l'approvazione definitiva del progetto didistribuzione. Il limite perentorio è di venti giornidall'avvenuta conoscenza del vizio o dal momento in cui, facendo usodell'ordinaria diligenza, il vizio avrebbe potuto essere scoperto.

Data: 08/04/2014 10:40:00
Autore: Licia Albertazzi