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Cassazione: autogestione del lavoro in azienda senza prefissione di orario? Illegittima la presunzione di subordinazione



La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7675 del 2aprile 2014, ha ribadito, come da costante giurisprudenza, che"l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinatorispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametronormativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, èl'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datoredi lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia od inserimentonell'organizzazione aziendale.".

Nel caso preso inesame dai giudici di legittimità, la Corte d'Appello, in riforma della sentenzadel Tribunale, accoglieva l'opposizione proposta da una Società avverso lacartella esattoriale notificata su richiesta dell'INPS per il recupero dicontributi previdenziali rilevando che la Società ed il lavoratore avevanostipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, annuale,prorogabile anno per anno, avente ad oggetto "assistenza amministrativa econtabile e rapporti con professionisti esterni", senza prefissione diorario, con retribuzione mensili e con prestazione da svolgere in azienda, chedette mansioni non apparivano significative ai fini dell'accertamento dellanatura subordinata o autonoma tanto che spesso detto tipo di mansioni venivanodelegate a professionisti esterni. La Corte concludeva escludendo che l'Inpsavesse fornito la prova della subordinazione e ritenendo infondata la tesidell'Istituto secondo cui dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n 273/2003, cheintroduceva il divieto di contratti atipici, il rapporto avrebbe dovuto esseretrasformato in lavoro subordinato in quanto dovevano ritenersi esclusi quellidi lavoro autonomo, quale quello in esame.

La Suprema Corte -rigettando il ricorso dell'Inps avverso la decisione della Corte territoriale -ha affermato che "la Corte d'appello ha fornito un'adeguata e correttaspiegazione delle ragioni che l'hanno indotto ad escludere la sussistenza delrapporto di lavoro subordinato svolgendo un positivo e completo accertamento ditutte le circostanze di fatto emerse dall'istruttoria. I motivi di doglianzaformulati dal ricorrente non hanno in concreto investito in modo dirimentenessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata".

In sede dilegittimità - si legge nella sentenza - è censurabile soltanto l'assunzione el'individuazione da parte del giudice di merito del parametro relativo all'assoggettamentodel lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro,mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza delparametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanzeprocessuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello,costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici eadeguatamente motivalo, resta insindacabile.

La pretesadell'Istituto di far rivalutare dalla Cassazione le testimonianze già valutatedalla Corte territoriale e ritenute idonee ad escludere la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato non può, pertanto, trovare accoglimento.

Data: 04/04/2014 16:40:00
Autore: L.S.