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Cassazione:art.73 comma quinto d.p.r 309/1990,la lieve entità è ora reato autonomo e non più circostanza attenuante ad effetto speciale



Avv. Maria Manuela Leuzzi

Il d.l. 23 dicembre 2013 n.146 ( cd. Decreto Svuota-Carceri) ha apportato delle significative innovazioni in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti.

In particolare, l'art. 2 lett. a) del decreto modifica il quinto comma dell'art.73 d.p.r. 309/1990 prevedendo pene più esigue per i reati contemplati nell'articolo de quo, qualora i fatti contestati siano di lieve entità, alla stregua dei parametri ivi dettati.

Nello specifico, tali parametri (quali i mezzi, la modalità, le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze) avrebbero la funzione di attribuire un minore grado di offensività alle condotte previste dalla fattispecie suddetta.

E ciò, tenendo soprattutto in considerazione la circostanza per la quale la previsione normativa di cui al comma quinto dell' art. 73 d.pr. 309/1990 viene ora riqualificata, dalla giurisprudenza di legittimità, quale titolo autonomo di reato e non più come circostanza attenuante ad effetto speciale.

A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato l'intento del legislatore che ha mutato la qualificazione giuridica della norma facendo rilevare altresì come, con l'inserimento all'art. 2 lett. a) di una clausola di salvezza (“ salvo che il fatto non costituisca più grave reato”), lo stesso abbia voluto dare risalto all'esclusione della configurabilità di un “più grave reato” ; ragione per la quale, va da sé che tale fattispecie contempli condotte caratterizzate da una minore carica di offensività giuridica.

Tra l'altro, l'espressa previsione di un soggetto attivo (“chiunque”) , di una condotta (“commette”) e il conseguente abbassamento del limite massimo edittale della pena detentiva (da sei a cinque anni di reclusione) sono tutti - a dire degli Ermellini - indici sintomatici della volontà del legislatore di incriminare in maniera autonoma fatti-reati connotati da “lieve entità” e, pertanto, suscettibili di un minore rigore punitivo ( Cass.pen. 7363/2014).

Pertanto, non può trascurarsi la ratio posta alla base della novella il cui obiettivo primario è quello di ridurre la presenza dei tossicodipendenti nella popolazione carceraria, spesso detenuti per aver commesso reati ricadenti sotto il quinto comma dell'art.73 d.p.r.309/1990.

Ovvia conseguenza di ciò è che la nuova previsione normativa è indubbiamente più favorevole per l'imputato comportando, quindi, l'applicazione di una pena edittale inferiore.

Data: 04/04/2014 11:00:00
Autore: Avv. Maria Manuela Leuzzi