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Cassazione: indennità di cessazione del rapporto di agenzia nel caso di cessazione di attività per eventi estranei alla gestione



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 7567 del 1 Aprile2014. L'indennità dicessazione del rapporto di agenzia (istitutoregolato dall'art. 1751 cod. civ.) è queltipo di compenso riconosciuto all'agente uscente per compensarel'incremento patrimonialeche la sua attività professionale ha recato all'azienda. Quando deveessere corrisposta questa indennità?

La Suprema Corte interviene nelrisolvere il caso prospettato: ricorrente l'agente dimissionario, ilquale si è visto negare, sia in primo grado che in appello, lapropria pretesa all'indennità di cessazione di rapporto di agenzia aseguito di cessazione di attività a causa di eventi estranei allagestione stessa d'azienda.

In generale,affinchè maturi la pretesa dell'agente alla corresponsione di taleindennità, occorre che sia accertato ilprotrarsi del vantaggio economico perl'azienda anche a seguito di cessazione di rapporto professionale conil soggetto interessato. Ciò, ad esempio, perchè sono statistipulati contratti di durata che generino vantaggi a distanza ditempo; perchè sia stata procurata nuova clientela; perchè il volumed'affari posto in essere con i già clienti sia aumentato. L'art.1751 cod. civ. rende illegittimo qualsiasi patto contrario, stipulatoa sfavore dell'agente. I vantaggi devono essere in reipsa, cioè palesi, facilmente dimostrabili,mentre “resta irrilevante la circostanza chei vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano esserericevuti dal preponente per suo fatto volontario”,che può essere per dimissioni o, come in questo caso, per avvenutacessione di azienda.

La Suprema Corte, nell'argomentare la propriadecisione, ha evidenziato come sussistesse in passato contrastointerpretativo in merito alla vicenda,contrasto composto dall'intervento della Corte di Giustizia delleComunità Europee: il giudice deve sempre applicare l'interpretazionedell'art. 1751 cod. civ. che risulti maggiormente di favore per laparte debole del rapporto, cioè l'agente. Il ricorso è accolto e lasentenza cassata con rinvio.

Data: 04/04/2014 09:40:00
Autore: Licia Albertazzi