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Processo del lavoro: il sì della Cassazione al decreto di fissazione dell'udienza comunicato via fax.



Corte di Cassazione,Sezione VI Civile – L, ordinanza 3 febbraio – 27 marzo 2014, n. 7302.

“In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzotelefax nel rispetto di quanto dispone l'art. 136 c.p.c., comma 3, l'attestato del cancelliereda cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di faxcorrispondente a quello del destinatario è sufficiente a far considerare lacomunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei afornire la prova del mancato o incompleto ricevimento. (Cass. n. 5168 del30.3.2012; Cass. n. 3286 del 2006 Cass. n. 15191 del 2011).

È quanto pronunciato dalla Suprema Cortedi Cassazione in occasione di una controversia instaurata al fine di faraccertare la violazione e falsa applicazione dell'art.17 co. 2° del d.Lgs. n. 5/2003 e degli artt. 136 co. 1° e 156 co.2° c.p.c. peravere il giudice di primo grado, “ritenuto valida la comunicazione del decreto di fissazionedell'udienza di discussione [emesso all'interno di un processo in materia di lavoro], effettuataa mezzo fax nonostante non vi fosse agli atti la prova certa della avvenutaricezione da parte del destinatario - prova richiesta dall'art. 17 co. 2° cit.- con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio”.

Ebbene, nel caso in esame, - afferma la Corte - anche la Corte di appello, aveva osservato che “il decreto di fissazionedell'udienza era stato ritualmente comunicato in data 22.9.2011 alle ore 16,39al numero di fax indicato nel ricorso. Ciò posto, non essendo in discussioneche il numero telefonico del ricevente fosse esatto, sono da ritenersi pienamenteadempiuti i requisiti prescritti dalla citata disposizione dell'art. 136 c.p.c.,la quale (…) include senz'altro la trasmissione a mezzo telefax tra le modalitàdi possibile comunicazione alla parte del biglietto di cancelleria". Non vi sono, peraltro, -. aggiunge - "ragioni per mettere in discussione, in via generale, l'idoneità allo scopodell'uso del telefax, che evidentemente costituisce una delle modalità oggiconsentite dall'evoluzione tecnologica, di cui il legislatore ha intesoavvalersi al fine di accelerare e semplificare gli adempimenti procedurali,introducendo la citata L. n. 263 del 2005, art. 136, comma 3". Quanto, poi, "al dubbio che detto sistema ditrasmissione non garantisca a sufficienza l'effettivo ricevimento dell'attocomunicato, è sufficiente osservare che, una volta dimostrato l'avvenutoinoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello deldestinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione siaeffettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo diacquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli. Sarà suo onere, allora,dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenutaricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla ( cfr.Cass. n. 5168/2012 cit.)".

Data: 01/04/2014 11:20:00
Autore: Sabrina Caporale