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Cassazione e lavoro: giurisdizione del giudice ordinario e principi generali applicabili al pubblico impiego



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 7107 del 26 Marzo 2014.

Nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato lapubblica amministrazione, in determinate circostanze, gode di uncerto margine di discrezionalità. Salvo casi eccezionali (si pensi adeterminate categorie di lavoratori impiegati in ambiti particolari,come i magistrati) in quanto a giurisdizione, pubblico impiego elavoro privato sono equiparati: competente a conoscere della causatra il dipendente e la pubblica amministrazione – datore di lavoroè il giudice ordinario. Ciò è espresso chiaramente all'art.63 del d. lgs. 165/2001 (rubricato “norme generalisull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche”; nella specie, l'art. 63 riguarda la giurisdizionenei rapporti di lavoro). Il giudice ordinario ha infatti il potere diemettere “sentenze di accertamento, di condanna e costitutivenei confronti della pubblica amministrazione”, nei limitituttavia della “scelta fiduciaria”, ambito riservato allescelte discrezionali della pubblica amministrazione. Infatti“il giudice ordinario puòemettere una pronuncia costitutiva del rapporto di pubblico impiegocontrattualizzato soltanto si tratti di attività vincolata e nondiscrezionale e non quando si tratti di scelta fiduciaria”.

Nel caso di specie ètuttavia legittimo che il dirigente, al quale sia stato preferitoaltro candidato, possa dolersi innanzi al giudice ordinariodell'adozione, da parte dei pubblici uffici, di politichediscriminatorie. Pur avendo discrezionalità la pubblicaamministrazione deve infatti pur sempre rispettare i canonigenerali vigenti nel nostro ordinamento e applicabili a qualsiasitipo di rapporto di lavoro; si tratta in particolare della buonafede e della correttezza contrattuale, enunciati agliarticoli 1175 e 1375 cod. civ. e sicuramente applicabili anche nelcaso in oggetto.

Data: 06/04/2014 14:30:00
Autore: Licia Albertazzi