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Cassazione e fallimento: presupposti della dichiarazione e onere della prova a carico delle parti



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 6835 del 24 Marzo 2014. L'istitutodel fallimento, così come previsto dall'ordinamento (RegioDecreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, c.d. leggefallimentare), è applicabile allorchè in una società si riscontril'attività d'impresa, “ogni qual volta vi sial'economicità obiettiva della gestione, intesa comeproporzionalità fra costi e ricavi”. Nonè invece sottoponibile a fallimento la società che dimostri lafinalità mutualisticapura della propria attività, priva di fatto del caratteredella commercialità.


Nelcaso di specie una società cooperativa, contumace in primo grado, èstata dichiarata dal Tribunale sottoposta a procedura di fallimento,decisione confermata anche in secondo grado di giudizio. Avverso talesentenza ha proposto ricorso la cooperativa, lamentandol'inapplicabilità della procedura fallimentare data appunto lafinalità mutualistica della società stessa. Secondo la SupremaCorte tuttavia la provadi esercizio di primaria attività mutualistica non sarebbe stataraggiunta né in primo né in secondo grado di giudizio. Gravainfatti sull'istante “l'onere di provare gli elementiintegranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditorecommerciale del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato diinsolvenza; mentre grava sul fallendo la prova degli elementiimpeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delleesclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità”.Inoltre, è ammessa dal nostro ordinamento la fallibilità delleimprese cooperative che svolgano attività commerciale, “stabilendoche esse sono sottoposte anche a fallimento, oltre che a liquidazionecoatta amministrativa, secondo il criterio discretivo dellaprevenzione”. La cooperativa, per escludere il proprio fallimento,avrebbe dovuto rilevare la propria naturaagricola, o provare lamutualità della propria attività.Non essendo stata raggiunta piena prova in alcuna delle predettecircostanze – emergendo al contrario la presenza di finalitàdi lucro - la Cassazioneha respinto il ricorso confermando la sentenza impugnata.

Data: 31/03/2014 10:50:00
Autore: Licia Albertazzi