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Ministero del Lavoro: applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni



Il Ministerodel Lavoro, in data 27 marzo 2014, risponde all'interpello n. 9/2014 avanzatodal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in meritoall'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortunia seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008.

La Commissione- si legge nella risposta del Dicastero - ritiene che in attesa dell'emanazionedel nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs.81/2008, istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione(SINP), sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende chericadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Infatti solol'istituzione del SINP, che disciplinerà le modalità di comunicazione degliinfortuni, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e lerelative disposizioni sanzionatorie.

La mancatatenuta o vidimazione del registro infortortuni - ricorda il Ministero - comportaper il datore di lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa previstadall'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 626/1994.

Data: 30/03/2014 10:20:00
Autore: L.S.