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Art. 340 codice penale:purché idonee a caratterizzare una discontinuità nel servizio, anche le turbative di breve durata possono realizzare l'evento.



Corte di Cassazione,Sezione VI Penale, sentenza 11 - 25 marzo 2014, n. 14010.

Imputato del reato di cui all'art. 340 c.p., l'uomo veniva condannatoalla pena ritenuta di giustizia, per aver nella specie, “cagionato diverseinterruzioni o comunque turbato la regolarità dei servizi di pubblico soccorsolegati alle linee telefoniche 112, 113 e 117 all'uopo effettuando, in più giornate,71 diverse chiamate durante le quali recitava frasi con voce travisata,eseguiva rutti, pernacchie o faceva sentire all'interlocutore musica ad altovolume così da tenere le dette linee occupate”.

Secondo il giudice di prime cure, siffatto comportamento “avrebbeconcretato una irrilevante turbativa del servizio di pubblico soccorso cui si èposto riparo attraverso il sequestro del corpo del reato senza interrompere ilservizio ma dando sostanza a comportamenti petulanti, maleducati che durante losvolgimento di un pubblico servizio possono ragionevolmente presumersi siccomesuscettibili di accadimento.”

La Corte di Appello distrettuale, al contrario, ritenevache il medesimo comportamento avesse piuttosto concretato una apprezzabileturbativa. Sia guardando al profilo del blocco delle chiamate, con distrazionedi mezzi e personale per avviare la ricerca funzionale alla individuazione delresponsabile; sia rimarcando il numero e le caratteristiche, nella durata,delle telefonate, tali da occupare per un periodo di tempo consistente la lineatelefonica e l'operatore di servizio”.

AL riguardo l'intervento della Cassazione, che così pronunciava.

«In termini di diritto, (…) le valutazioni rese in appello si rivelanocorrette. Secondo il costante orientamento di questa Corte, integra l'elementooggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. anche l'interruzione o unmero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, posto chela fattispecie tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio oservizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento Sez. 6,Sentenza n. 46461 del 30/10/2013; è pure sufficiente che si determiniun'alterazione temporanea della regolarità dell'ufficio o del servizio, purchéoggettivamente apprezzabile, coinvolgendone solamente un settore e non latotalità delle attività Sez. 6, Sentenza n. 36253 del 22/09/2011. Il reatoprevisto dall'art. 340 cod. pen. tutela infatti non solo l'effettivofunzionamento di un servizio pubblico, ma anche l'ordinato svolgimento di esso,sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che lainterruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamentonel regolare svolgimento del servizio stesso (cfr Sez. 6, Sentenza n. 44845 del26/10/2007)».

Orbene, «purché idonee a caratterizzare una discontinuità nelservizio, anche le turbative di breve durata possono realizzare l'evento.Occorre, tuttavia, che si tratti di discontinuità dotata di apprezzabilesignificato; e siffatta valutazione andrà effettuata secondo canoni diplausibilità laddove, come nella specie, tempo ed intensità della interruzionetemporanea non possono che essere letti e filtrati dalla natura e dal rilievoda ascrivere alla specifica funzione o servizio in gioco in funzione degliinteressi perseguiti nell'interesse della collettività, dovendosi considerareall'uopo i disagi ed il correlato rilievo ponderale dei rischi cui risultanoesposti gli utenti in ragione della riscontrata discontinuità. Nel caso di specie, i servizi disturbatidall'azione del ricorrente vedono nella pronta ed immediata risposta delleforze dell'ordine interessate alle esigenze di intervento prospettate dagliutenti la ragion d'essere della funzionalità che li connota. Ne viene che, seripetuta con una certa continuità anche se per frazioni di tempo modeste,l'azione di disturbo operata dall'agente finisce per creare un serio ostacoloalle possibilità di garantire pronta e regolare funzionalità al servizio diimmediata emergenza sotteso alle linee telefoniche all'uopo dedicate. E nelcaso è pacifico che le chiamate, non immediatamente interrotte all'atto delcontatto con l'operatore (...), furono ben settantuno, suddivise in soli sei giorni, dando cosìcorpo, in linea con quanto osservato dalla Corte territoriale (...) ad una, seppur temporanea e noncontinuativa ma effettiva e certamente apprezzabile, turbativa del regolaresvolgimento dei relativi servizi di soccorso in ragione delle difficoltàoggettive di accesso al servizio per la generalità degli utenti interessati».

Così pronunciato, il ricorso è rigettato perché inammissibile.

Data: 28/03/2014 11:20:00
Autore: Sabrina Caporale