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Adottabilità dei figli minori. L'amore sincero e profondo per i figli non basta.



Corte di Cassazione, Sezione I Civile,sentenza 26 febbraio – 21 marzo 2014, n. 6755.

“Lo stato diadottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile lamancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell'art. 8 dellalegge n. 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto cheil minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, sitrova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale daparte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lostato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandonosia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio cherenda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo,inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprieresponsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarnenel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che ildisturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili alsuo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3389;Cass. 29 ottobre 2012, n. 18563)”.

È quanto affermato dalla Corte d‘Appello di Torino e, poiribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare lo stato diadottabilità di due minori, sul presupposto che nessun “possibile sviluppo sufficientementeequilibrato [si sarebbe potuto verificare] in seno alla famiglia di origine". Inparticolare, - osservavano i giudici della Corte territoriale -"il padre erarisultato del tutto assente (…)ma anche nella vita dei figli. La madre, invece,pur essendo emerso in modo lampante il suo sincero e profondo amore per ifigli, era affetta, come risultava dalle relazioni dei consulenti e da quelledei servizi sociali, da un «"disturbo della personalità" con"funzionamento psicologico paranoide, caratterizzato da affetti, impulsied idee intollerabili che vengono disconosciuti e attribuiti ad altre persone"e con spunti persecutori che non le permettevano (…) un minimo diconsapevolezza circa le sue criticità e difficoltà personali che la stessa viveva(…) con un senso di totale inadeguatezza al quale, nei momenti di criticità,reagiva con comportamenti aggressivi che puntualmente venivano rimossi dallamemoria». Tale condizione, secondo le relazioni in atti, aveva determinato «unasituazione di grave trascuratezza e di grave sofferenza psichica» a carico deiminori, che accusavano «sintomi di stress post traumatico che rimandavano adepisodi causativi di vera e propria paura e verosimilmente ad episodi di veri epropri maltrattamenti, negati, perché rimossi, dalla madre".

È su talicircostante che la Suprema Corte non ha dubbi nel dichiarare e confermare, ancora una volta, lo statodi adottabilità dei due minori sopra citati.

Data: 25/03/2014 23:00:00
Autore: Sabrina Caporale