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INPS: contratto di lavoro intermittente e versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria



L'INPS, con circolare n. 33 del 20marzo 2014, fornisce indicazioni in merito alla possibilità, per i lavoratoricon contratto di lavoro intermittente che neiperiodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito unaretribuzione e/o fruito di un'indennità di disponibilità di ammontare inferioreal valore della retribuzione convenzionale fissata dal DM 30 dicembre 2004, diavvalersi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 per integrare lacontribuzione obbligatoria versata in loro favore.

Illavoratore intermittente potrà chiedere l'autorizzazione ai versamentivolontari integrativi in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodidi attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultinoinferiori a quello del minimale introdotto dall'art.7 della legge n. 638/1983,modificato dall'art. 1, della legge n. 389/1989, che garantisce di considerareutile ai fini pensionistici la relativa anzianità contributiva.

Precisal'Istituto che per consentire agli interessati di valutare se e per qualiperiodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all'accreditodell'intera anzianità contributiva, l'autorizzazione di cui sopra dovrà essererichiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell'annosuccessivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti iversamenti delle differenze contributive in esame. "Tale autorizzazione,infatti, ha un'efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodipregressi e dovrà essere richiesta, come precisato con circ. 111/2011,avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali: - per via telematica, accedendodirettamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNETdell'Istituto (www.inps.it), nella sezione "Servizi Online - Per tipologiadi utente - Cittadino - Versamenti Volontari"; - mediante comunicazionetelefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codicefiscale; - attraverso intermediari abilitati."

Nelladomanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o didisponibilità per i quali l'interessato intende effettuare il versamentointegrativo.

IlD.M. 30.12.2004 - si legge nella circolare - ha stabilito che il parametroretributivo convenzionale da prendere a riferimento ai fini del calcolo delladifferenza contributiva integrativa corrisponde al limite minimo diretribuzione settimanale previsto per l'accredito dei contributi obbligatori efigurativi, aggiornato annualmente in applicazione dell'art. 7, comma 1, dellalegge n.638/1983 e successive modifiche.

Perciascun periodo da integrare - evidenzia l'INPS - si dovrà prioritariamentequantificare la retribuzione convenzionale di riferimento moltiplicando l'importodel minimale settimanale vigente nell'anno interessato dal versamento per ilnumero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo di attivitàlavorativa e/o di disponibilità considerato. Dal predetto valore retributivodovrà essere poi sottratto l'ammontare della retribuzione da lavorointermittente ovvero l'indennità di disponibilità percepita.

Ilrisultato così ottenuto rappresenterà la base di calcolo del contributovolontario integrativo. L'aliquota contributiva IVS da applicare è quellavigente nell'anno oggetto dell'integrazione.

Data: 25/03/2014 11:00:00
Autore: L.S.