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Quando il giudice dell'appello sovverte totalmente il giudizio di assoluzione precedentemente espresso



Corte di Cassazione, Sezione I Penale,sentenza 5 dicembre 2013 – 14 marzo 2014, n. 12273.

Assolto conformula piena in primo grado, i giudici dell'appello lo condannano totalmente ilgiudizio di assoluzione già espresso nel grado precedente.

Contestapertanto, la difesa la stessa ammissibilità di un siffatto verdetto dicondanna, giunto in totale riforma di quello già espresso nel precedente gradodi giudizio.

L'interventodella Cassazione.

“Non siignora che la censura si fonda su un orientamento interpretativo, espresso inplurime pronunce di altre sezioni di questa Corte di legittimità (sez. 6, n.40159 del 3/11/2011; sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011; sez. 2, n. 27018 del 27marzo 2012; sez. 6, n. 46847 del 10/7/2012; sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012;sez. 6, n. 8705 del 24/1/2013), le quali, oltre ad avere ribadito principi giàaffermati dalle Sezioni Unite (n. 45276 del 30/10/2003 e n. 33748 del 12/7/2005)circa il pregnante onere di motivazione che grava sul giudice di appello cheriformi un verdetto assolutorio, reso all'esito del giudizio di primo grado,sulla base di una divergente valutazione del materiale probatorio acquisito,ritengono non consentita dall'ordinamento, e quindi illegittima sotto ilprofilo del difetto di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett.e), la pronuncia che affermi la responsabilità dell'imputato già assolto pereffetto di conclusioni opposte, plausibili, ma non dotate di maggiore forzapersuasiva, ricavate dal ragionamento probatorio condotto sugli stessielementi, in quanto tale operazione si pone in contrasto con l'attuale formulazionedella norma del primo comma dell'art. 533 cod. proc. pen., che pretende lacondanna solo se sia stato risolto ogni ragionevole dubbio sulla responsabilitàdell'imputato”.

“L'affermazionedi principio – aggiunge la Corte -è sorretta dal rilievo, secondo il qualel'assoluzione costituisce soluzione decisoria obbligata, sia quando vengaacquisita prova certa dell'innocenza, sia a fronte della non certezza dellacolpevolezza; pertanto, per sovvertire tale statuizione iniziale non èsufficiente proporre da parte del giudice di appello una lettura alternativadegli stessi elementi di prova, ma occorre fare ricorso ad "argomentidirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze delladecisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quellariformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piediresidui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza. Non basta,insomma, per la riforma caducatrice di un'assoluzione, una mera diversavalutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto aquella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forzapersuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualchemodo intrinseco alla stessa situazione di contrasto" (sez. 6, n. 40159 del3/11/2011)”.

Data: 19/03/2014 10:10:00
Autore: Sabrina Caporale