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Cassazione, infermieri generici e professionali: differenze retributive per assegnazione a mansioni superiori



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezionelavoro, sentenza n. 18808 del 7 Agosto 2013. Pubblichiamo unbreve commento alla sentenza in oggetto a seguito di richiesta di unnostro lettore.

Se all'infermieregenerico, per carenze organizzative della struttura sanitariapresso cui è impiegato, vengono assegnate le stesse mansionidell'infermiere professionale, allora il primo ha diritto allamedesima retribuzione spettante al secondo. E' quanto hastatuito la Cassazione nella sentenza in commento. Nel caso di speciealcuni infermieri generici ricorrono al giudice del lavoro poichél'azienda sanitaria locale di cui sono dipendenti spesso, perassicurare il regolare servizio all'utenza, li destina a compitipropri di professionisti di fascia superiore. A nulla sono valse ledifese dell'azienda sanitaria – basate per lo più sull'assuntodella mancata conoscenza di tale situazione anomala - in primo e insecondo grado, dato che di fatto sono stati accertati i requisitidella continuità e della prevalenza delle mansioni superioriassegnate, data la loro durata extraquinquennale. I giudici di meritohanno condannato l'azienda a rifondere le differenze retributivespettanti agli interessati. Avverso la sentenza d'appello l'aziendapropone ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, dopoaver compiuto una breve premessa in merito alla disciplinaapplicabile rispettivamente al pubblico impiego e al pubblicoimpiego privatizzato, conferma come non sia impossibile, in lineagenerale, sopperire a carenze di personale mediante l'assegnazione arisorse prive di qualifica specifica, ma idonee ad espletare lamansione, compiti di livello superiore; ma che tali assegnazionidevono avere i caratteri della temporaneità e dell'urgenza,non potendo essere classificato come tale un comportamento cheperdura nel tempo, divenendo la vera e propria regola gestionale.Inoltre, al di là della problematica legata alla mancatacorresponsione delle differenze retributive, vi è anche unaquestione di ordine pubblico, laddove il personale genericosia impiegato, ad esempio, nel servizio di pronto soccorso, mettendoin potenziale pericolo la salute pubblica laddove il personaleassegnato potrebbe non essere in grado di far fronte a tutte leemergenze. La Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda sanitarialocale.

Data: 17/03/2014 11:30:00
Autore: Licia Albertazzi