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Cassazione: termini perentori e termini dilatori nella notifica del ricorso per violazione della ragionevole durata del processo



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile a Sezioni Unite, sentenza n. 5700 del 12 Marzo 2014. Qualè la natura del termine di notifica alla contropartedel ricorso concernente l'equa riparazione per violazione dellaragionevole durata del processo? E' possibile che il giudiceassegni un nuovo termine, perentorio, nel caso in cui non vengaosservato il termine originario (ex Legge Pinto)? La questione,sottoposta alla Cassazione Civile, è stata risolta dalle SezioniUnite, data la sua rilevanza primaria in termini pratici di impattonel nostro ordinamento.

Le Sezioni Unite, dopoaver premesso come fosse maggioritario l'orientamento di tiporestrittivo – che sanzionava la parte interessata conl'improcedibilità dell'azione di equa riparazione – ha evidenziatotuttavia come fosse presente in giurisprudenza anche un secondoorientamento, meno restrittivo, che avrebbe consentito al giudice, exart. 291 c.p.c., di assegnare alla parte un ulteriore termine dinotifica, di natura perentoria. In una propria precedente pronunciale Sezioni Unite hanno affermato che “la costituzionalizzazionedel principio della ragionevole durata del processo imponeall'interprete una nuova sensibilità e un nuovo approcciointerpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzionedi questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deveessere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenzalogico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impattooperativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale”.In estrema sintesi, procede dunque la Corte ad esaminare la portatacontenutistica dell'istituto del “giusto processo” (che nonsi limita alla sola ragionevole durata) ed a concludere il proprioragionamento accogliendo il ricorso ed enunciando il seguenteprincipio di diritto: “in tema di equa riparazione perviolazione della durata ragionevole del processo, il termine per lanotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza allacontroparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessionedi un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nella ipotesi diomessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazionedella udienza”.

Data: 28/03/2014 18:12:00
Autore: Licia Albertazzi