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Configura il rifiuto di sottoporsi al test etilometrico l'espirazione insufficiente 'dolosa'



di Luigi Del Giudice - Se il soggetto che vienesottoposto a controllo insuffla poca aria nell'etilometro per boicottare lamisurazione, si configura il rifiuto di sottoporsi al test.

E' quanto affermato dalla Cortedi Cassazione con la sentenza del 6 marzo 2014, n. 10925, secondo cui laquantità di aria insufflata all'interno della macchina dipende da un attovolontario del soggetto, con la conseguenza che ove il medesimo abbiavolutamente ridotto al minimo l'espirazione, al fine di boicottare o, comunque,falsare la verifica, in assenza di una accertata patologia determinantel'insufficiente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato posto in gradod'indicare la percentuale alcolica presente nell'organismo, sarebbe gioco forzareputare integrata l'ipotesi di reato di cui al comma 7 dell'art. 186 cit.(rifiuto di sottoporsi al test).

Nel caso in esame, il test spirometrico aveva dato risultati integrantil'ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. b) dell'articolo in esame (1,28 e1,35 g/I) e perfettamente compatibili con le conoscenze di settore riguardantila cd. curva etilica.
Del tutto illogicamente la Corte territoriale aveva creduto di escludere lasussistenza della prova concernente il grado dello stato alcolico per laragione che la macchina aveva segnalato il volume insufficiente delleespirazioni effettuate dall'imputato. Una tale conclusione, infatti, era daritenersi incompatibile con la constatazione che lo strumento, nonostante cheil M. avesse soffiato flebilmente nel previsto apparato, era stato ben incondizione di analizzare il dato, indicando il tasso alcolico riscontrato, cosìvalidando la prova. Ciò peraltro compatibilmente con le istruzioni checorredavano lo strumento.
Inoltre, la Corte era incorsa in palese contraddizione mostrando di condividerel'orientamento interpretativo maturato in sede di legittimità, secondo il quale,ricorrendone i presupposti, lo stato d'ebbrezza penalmente rilevante puòricavarsi anche per via sintomatica e, allo stesso tempo, negando che la doppiaconferma strumentale fosse inidonea ad affermare un tale stato.

Dott. Luigi Del Giudice

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Data: 11/03/2014 10:00:00
Autore: Luigi Del Giudice