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Processo penale: no della Cassazione all'invio dell'istanza di rinvio mediante indirizzo di posta “privata” o telefax.



Corte di Cassazione,sezione III penale, sentenza 10 febbraio 2014 n. 7058.

“E' inammissibile l'istanza di rinviodell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via telefax,poichè l'art. 121 c.p.p. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare lememorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria,mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensidell'art. 150 c.p.p (Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013).

Ad affermalo è la Suprema Corte di Cassazione che, in verità, ribadisceun principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Nel caso in esame, la comunicazione dell'istanza di rinvio era,invero, avvenuta mediante l'indirizzo di posta elettronica "privata"del difensore e non già a mezzo di posta elettronica certificata.

Sul punto osserva la Corte che «a differenza di quanto previsto per ilprocesso civile, - nel processo penale tale forma di trasmissione, per le partiprivate, non sarebbe stata comunque idonea per comunicare l'impedimento. Edinvero, nel processo civile l'art. 366 c.p.c., comma 2, (cosi come previstodalla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato la L. n. 53 del 1994), haintrodotto espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degliavvocati autorizzati. Già il D.M. n. 44 del 2011 aveva disciplinato conmaggiore attenzione l'invio delle comunicazioni e delle notifiche in viatelematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudicenel processo civile, in attuazione della L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 51. In tale contesto assumerilevanza la disposizione di cui all'art. 4 che prevede l'adozione di unservizio di posta elettronica certificata da parte del Ministero dellaGiustizia in quanto ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 24 del 2010 nelprocesso civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioniper via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata.Quest'ultima disposizione è stata rinnovata anche dal d.l. 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", in GUn.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194), entrato in vigore il20/10/2012 e convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221(c.d. Decreto crescitalia 2.0) dove all'art. 16 viene sancito, al comma 4, che"Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura dellacancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo diposta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunqueaccessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, ancheregolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezionedei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni apersona diversa dall'imputato a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt.149 e 150 c.p.p. e art. 151 c.p.p., comma 2. La relazione di notificazione èredatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione allacancelleria".

«Ne consegue, pertanto, che per la parte privata, nel processo penale,l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione non è - allo stato - consentitoquale forma di comunicazione e/o notificazione».

Data: 11/03/2014 11:20:00
Autore: Sabrina Caporale