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Cassazione: la tuta da lavoro è un dispositivo di protezione individuale che va fornito dal datore?



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 5176 del 5 Marzo 2014.

In materia di sicurezzadei luoghi di lavoro, quando il datore èobbligato a fornire anche gli indumenti dilavoro?

Nel caso di specie il ricorrente (undipendente comunale addetto alla manutenzione e alla pulitura deiparchi e dei giardini pubblici), lamentava didover provvedere in autonomia al reperimento degli abiti da indossaresul luogo di lavoro, poiché le tute fornite dal Comune sarebberostate sia inidonee (a dire del ricorrente, non lasciando traspiraregli arti) sia fornite con un ritmo temporale tale da non permetterneil ricambio a seguito di logorio. Consumo di tessuto che si rivelavafrequente e fisiologico date le caratteristiche dell'impiego stesso.Chiedeva dunque il risarcimento del danno per inadempimento degliobblighi di legge. La domanda viene rigettata sia in primo che insecondo grado di giudizio.

Secondo laSuprema Corte il punto principale della questione, (tuttavia nonsollevata dal ricorrente nei gradi di merito), consiste neldeterminare se la tuta da lavoro, in questo caso, debba essereconsiderata un DPI (dispositivo di protezione individuale),dunque necessario al fine di preservare la salute del lavoratore.

Giurisprudenza costante classifica tali strumenti come “qualsiasiattrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratoreallo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili diminacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ognicomplemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Il problemanel caso in oggetto è però a monte: né in primo né in secondogrado l'interessato ha sollevato la questione della violazionedi diritti costituzionalmente garantiti, come la tutela dellasalute, ma si è limitato a lamentare la mancata presa in caricodel datore di lavoro di provvedere ad un ricambio degli indumenti piùfrequente, nonché del loro lavaggio. Non essendo stato chiamato ilgiudice, nel merito, a verificare l'effettiva necessità dellapresenza di indumenti idonei al fine di tutelare la salute dellavoratore, in ottemperanza al principio del chiesto epronunciato, la Cassazione rigetta il ricorso.

Data: 14/03/2014 09:03:00
Autore: Licia Albertazzi