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Tribunale di Milano: improponibile la domanda di tutela obbligatoria svolta in via subordinata dal ricorrente



Avv. Filippo Parisiwww.cmclegaltax.it - L'Ordinanza in commento, emessa il 04 febbraio 2014 dal Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano dott. Pietro Martello a definizione del procedimento RG n. 16948/2013 incardinato ex art. 1, comma 48, Legge 92/2012 (c.d. Rito Fornero), risulta di grande interesse processuale e giurisprudenziale, poiché compone, sotto un duplice aspetto, un tema ampiamente dibattuto ed affatto univoco in Giurisprudenza.

La questione investe infatti due differenti profili di grande rilevanza pratica: quali siano le conseguenze dell'errore di rito, vale a dire quale sarà la sorte – se la conversione del rito o il rigetto del ricorso – di un procedimento incardinato ai sensi del Rito Fornero, pur non sussistendo in capo al datore di lavoro resistente il requisito dimensionale di cui all'art. 18 St. Lavoratori, e quale, invece, la sorte della domanda di tutela obbligatoria svolta – solo – in via subordinata all'interno del medesimo procedimento incardinato ai sensi del Rito Fornero.
Il Presidente della Sezione del Lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dai difensori delle resistenti Avv.ti Filippo Parisi e Paola Caferri, rilevato che “deve essere esclusa nel caso di specie l'applicabilità della tutela reintegratoria” ha statuito che “deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge n. 92 del 2012 e, conseguentemente, si deve pronunciare il rigetto del ricorso stesso”.
Riguardo la domanda di tutela obbligatoria avanzata da parte ricorrente esclusivamente in via subordinata, inoltre, il Tribunale ha osservato che la stessa è “improponibile nella presente sede, posto che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 1 co. 48 della legge n. 92 ult. cit. riguarda soltanto i licenziamenti assistiti da tutela reale; quella, appunto, considerata nel citato articolo 18”, rigettando così il ricorso e condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avv. Filippo Parisi
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Data: 07/03/2014 19:00:00
Autore: Avv. Filippo Parisi