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REVOCA PATENTE DI GUIDA - TAR LECCE (Prof. Avv. Ciro CENTORE)



Esordio su LIA Law In Action del Prof. Ciro Centore, Amico di Studio Cataldi e nostro personal trainer nella materia del diritto amministrativo; il Prof. Centore ci porta nell'atmosfera dei Tribunali Amministrativi Regionali, a partire dalla Sezione di Lecce; buona lettura!

del Prof. Avv. Ciro Centore - I Giudici Amministrativi del TAR Puglia, Sezione di Lecce, hanno depositato una interessante sentenza in rapporto alla “giurisdizione” competente sulle “revoche” di patenti di guida, effettuate, secondo la normativa, ex d.l.s. 285/1992, e con riferimento a “soggetti” qualificati “delinquenti abituali, professionali o per tendenza” e a coloro che siano stati sottoposti o lo siano ancora a misura di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27/12/56 n.1423.
Il TAR, in rapporto a questa specifica tematica, ha assunto che la competenza è del solo Giudice “Ordinario” perchè il Magistrato Amministrativo, in queste circostanze, così come il Prefetto, si trova innanzi ad un “provvedimento” VINCOLATO e per il quale la Pubblica Amministrazione non esprime alcuna valutazione di carattere “discrezionale”.
Difatti “si prende atto” della ricorrenza di quelle circostanze richiamate nell'art. 120 del Codice della Strada (decreto l.vo 285/92) e si applica, sic et sempliciter, la misura sanzionatoria prevista dal Legislatore.
Sempre il TAR, al riguardo e a supporto di questa tesi, richiama la sentenza n. 7015/2010, della Sez.VI del Consiglio di Stato e la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 25769/2008, oltre a principi vari in tema di misure a carico di persone sottoposte a sorveglianza speciale.
Assume e precisa che queste misure si ricollegano ad un “diritto soggettivo” per cui la cognizione giudiziaria è rimessa al solo Giudice Ordinario.
-Prof. Avv. Ciro Centore-
Ringraziamo Ciro per questo contributo e Vi diamo appuntamento a domani con una puntata sul TAR Emilia Romagna. Data: 06/03/2014 10:30:00
Autore: Law In Action - di P. Storani