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Basta l'esposizione non igienica per integrare il reato di cattiva conservazione degli alimenti



di Marco Massavelli - Ai fini dellaconfigurabilità del reato di cattivo stato di conservazionedi cui all'articolo 5, lettera b), della legge 283/1962, non vi èla necessità di un cattivo stato di conservazione riferito allecaratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendosufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cuisi realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, sesussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comuneesperienza. E' il principio di diritto affermato dalla Corte diCassazione Penale, con la sentenza 10 febbraio 2014, n. 6108.

Il caso riguardal'accertamento da parte di un organo di polizia giudiziaria inmerito alla detenzione, da parte di un commerciante, su area privatain sede fissa, di tre cassette di verdure di vario tipo –destinate alla vendita - in cattivo stato di conservazione. Le trecassette di verdura erano esposte all'aperto, sul marciapiedeantistante l'esercizio commerciale e, pertanto, a contatto con agentiatmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito.

Già le SezioniUnite della Corte di Cassazione erano intervenute sull'argomento,con la sentenza n. 443, 9 gennaio 2002, statuendo, tra l'altro, chela fattispecie di cui all'articolo 5, lettera b), legge 283/1962,costituisce un reato di danno, perseguendo un autonomo fine dibenessere, e assicurando, quindi, una protezione immediataall'interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumocon le cure igieniche imposte dalla sua natura. Lalettera b) del citato articolo 5, infatti, non può che comprendereanche le cattive forme di conservazione e non soltanto le ipotesi dialterazione del prodotto (con scadimento delle proprietà). Sirammenta come integra il reato in commento anche il caso dicongelamentodel prodotto effettuato in maniera inappropriata,in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile nonsoltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, maanche alle modalità estrinseche con cui si realizza.

Da un punto di vistaoperativo, al fine di consentire alla pubblica accusa di portare ingiudizio un fondato e sostenibile profilo accusatorio, è necessarioche l'organo di polizia giudiziaria che accerta la violazionepenale verifichi attentamente le modalità di conservazione,che devono essere in concreto idonee a determinare il pericolo di undanno o deterioramento delle sostanze alimentari, ictu oculi,e cioè direttamente, senza la necessità di un ulteriore analisi dilaboratorio o di perizie tecniche: lo stato di cattiva conservazionedegli alimenti deve essere evidente a chiunque, non essendonecessaria una conoscenza tecnico-sanitaria specifica.

Secondo ilcondivisibile pensiero della Corte di Cassazione, “il cattivostato di conservazione dell'alimento può assumere rilievo anche peril solo fatto dell'obiettivo insudiciamento della sola confezione,conseguente alla sua custodia in locali sporchi e quindiigienicamente inidonei alla conservazione”. Per l'accertamentodel reato non è quindi necessario richiedere l'intervento dipersonale dell'ASL territorialmente competente, essendo sufficientel'attività di accertamento espletata dall'organo di poliziagiudiziaria procedente, purchè sia adeguatamente completa edesaustiva. E' necessario inoltre verificare eventuali ulterioriviolazioni previste dalla regolamentazione comunale: ad esempio,alcuni regolamenti di polizia urbana o di igiene prescrivono che glialimenti venduti dagli esercizi commerciali siano esposti per lavendita, in apposite cassette o contenitori, ad una altezza minimadal suolo stradale: nel caso in cui tale altezza minima non siarispettata dovrà essere applicata anche l'ulteriore sanzioneamministrativa pecuniaria prevista dalla normativa locale. Data: 10/03/2014 16:00:00
Autore: C.G.