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Cassazione: il lodo arbitrale non può essere impugnato per errori di diritto



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 4581 del 26 Febbraio 2014. Illodo arbitrale, inteso come provvedimento adottato a seguitodi esperimento di arbitrato rituale o irrituale, può essereimpugnato innanzi al giudice ordinario – nella specie, la Corted'appello - ai sensi dell'art. 827 c.p.c. (per nullità, revocazioneo opposizione di terzo) solo per vizi ben precisi. Questi sonoelencati all'art. 829 c.p.c. e consistono, nello specifico, inavvenimenti collegati alla volontà negoziale – esistente a monte,all'atto di stipula di convenzione di arbitrato o di sottoscrizionedi clausola arbitrale – quali l'errore, la violenza, il dolo ol'incapacità a contrarre delle parti che hanno conferito l'incarico,nonché l'incapacità accertata dello o degli stessi arbitri.


Proprio sulla base ditale principio di diritto la Suprema Corte ha rigettato il ricorsoproposto da una società, destinataria di contratto di appalto per lacostruzione di edilizia residenziale pubblica, risultata soccombentenel lodo emanato a seguito di arbitrato irrituale (nella specie,condannata al risarcimento del danno nei confronti della stazioneappaltante) poiché, in corso di causa di merito, non avrebbesufficientemente provato alcun esistente vizio tra quelli sopraelencati. Nè sarebbero stati ravvisati vizi intrinseci delprocedimento arbitrale, quale, ad esempio, il difetto dicontraddittorio. Unica eccezione alla regola generale sopra enunciataè costituita dalle controversie ex art. 409 c.p.c., cioè lecontroversie individuali di lavoro. Solo in questo caso il lodo puòessere impugnato per violazione di regole di diritto.

Data: 07/03/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi