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Legittimo il verbale che manca di minimo e massimo edittale sanzionatorio




di Marco Massavelli - Lamancata indicazione nel verbale del minimo e del massimo edittaledella sanzione, prevista dal codice della strada, da comminare, sonoirrilevanti rispetto a un quantum sanzionatorio che dovrà essereapplicato dal prefetto, al quale possono essere formulate lededuzioni del caso, ed il cui provvedimento è impugnabile nei modidi legge.

E'il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Civilecon la sentenza 26 febbraio 2014, n. 4575.


Inrelazione al contenuto del verbale di accertamento di violazione allenorme del codice della strada, l'articolo 383, regolamento diesecuzione c.d.s., al comma 2, precisa che l'agente accertatore, infase di contestazione e verbalizzazione della violazione commessadeve “fornire altrasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamentoin misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontaredella somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comandopresso il quale questo può essere effettuato ed il numero di contocorrente postale o bancario che può eventualmente essere usato atale scopo”. L'articolo202, codice della strada, ai commi 3 e 3-bis, individua le violazionipreviste dal medesimo codice, per le quali non è consentito ilpagamento della sanzione in misura ridotta, entro 60 giorni dallacontestazione o notificazione del verbale di accertamento.

Pertali violazioni, si precisa, il verbale di contestazione deve esseretrasmesso al prefetto del luogodella commessa violazione entro dieci giorni. “3Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando iltrasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato diesibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasialtro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere consé: in tal caso il verbale di contestazione della violazione deveessere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

3-bis.Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per leviolazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97,comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13;124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale dicontestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessaviolazione entro dieci giorni”.

Ilprefetto emetterà, così, apposita ordinanza, con la qualeingiungerà al trasgressore/obbligato in solido, il pagamento dellasanzione, in un ammontare stabilito tra il minimo e il massimoedittale previsto dalla norma violata.

Taleordinanza-ingiunzione è il titolo esecutivo per l'eventualeiscrizione al ruolo della sanzione non pagata entro il termineprescritto dal prefetto. Daquanto detto, si evince, quindi, in conformità a quanto sostenutodalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chesul verbale di accertamento di violazione amministrativa del codicedella strada, per la quale non sia prevista la possibilità dieffettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dallacontestazione/notificazione, non è elemento essenziale dell'attol'indicazione della sanzione, nel minimo e nel massimo edittaleprevisti dalla norma violata. Ilricorso può essere accolto solo nel caso in cui si possa ravvisareuna violazione del diritto di difesa del trasgressore: secondo ilconsolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, comeribadito dalla sentenza in commento, nel caso di mancataindicazione nel verbale del minimo e del massimo edittale dellasanzione, prevista dal codice della strada, nessuna violazione deldiritto di difesa può essere ravvisata, determinando, in tal modo,il rigetto dell'eventuale ricorso presentato dall'interessato.

Anchenel diverso caso della contestazione immediata di una violazione, dalcui verbale di accertamento non si comprenda chiaramente la sanzioneda pagare, secondo l'orientamento della Suprema Corte diCassazione, non può ravvisarsi una violazione del diritto di difesa,in quanto l'interessato ha ogni ulteriore possibilità di conoscerela cifra esatta da pagare, a titolo di sanzione, consultando la normaviolata.

Data: 01/03/2014 08:00:00
Autore: C.G.