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Cassazione: nullo il matrimonio se uno dei coniugi non accetta l'obbligo di fedeltà derivante dal vincolo



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 4536 del 26 Febbraio 2014. Lasentenza ecclesiastica confermante la nullità del matrimonioconcordatario, al fine di esperire effetti nel nostro ordinamentogiuridico, deve essere sottoposta ad un procedimento specifico, c.d.giudizio di delibazione – previsto agli articoli 796 e 797c.p.c., oggi abrogati ma espressamente richiamati dagli accordi del1984 - il quale si svolge innanzi la Corte d'Appello. Tale Corte puònegare l'operatività della sentenza ecclesiastica per motivilegati all'ordine pubblico, principio generale costituzionalmenteprevisto posto a tutela dei valori intrinsechi del nostroordinamento.


Nel caso in oggetto ilmarito impugna la sentenza di rigetto della Corte d'Appello,proponendo ricorso in Cassazione, poiché a suo parere la decisionesarebbe viziata da violazione di legge. Secondo la Corte d'Appelloriconoscere la sentenza ecclesiastica avrebbe voluto diredestabilizzare l'ordine giuridico del nostro ordinamento poichéchiunque potrebbe, in un secondo momento, provocare la nullitàmatrimoniale semplicemente affermando proprie concezioni personali,nascoste all'altra parte al momento di contrazione di matrimonio. Adire del ricorrente la controparte avrebbe escluso dal vincolomatrimoniale il dovere di fedeltà senza tuttavia comunicarloespressamente al ricorrente prima che fossero celebrate le nozze,rimanendo dunque tale convincimento all'interno della sfera psichicadel convenuto e manifestatosi soltanto in un secondo momento, a nozzegià contratte. La posizione della Cassazione riguardo l'obbligo difedeltà è il seguente: “tale principio, benchè inderogabile,è da ricollegarsi al valore individuale appartenente alla sfera didisponibilità del soggetto, rivolto a tutelare tale valore controingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare,cui deve essere riconosciuto il diritto di scelta circa la nonconservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”.E' dunque legittimo che tale situazione venga fatta valere nondal coniuge fedifrago ma da colui che ha subito ingiustamentetale situazione, poiché l'altra parte non ha mai espresso la suaconcezione in merito.

Data: 03/03/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi