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Quietanza di pagamento: indiscussa la natura di confessione stragiudiziale. La Cassazione chiarisce.



Corte di Cassazione, Sezione II Civile,sentenza 7 novembre 2013 – 21 febbraio 2014, n. 4196.

«Osserva ilCollegio che tipicamente intesa, la quietanza è il documento cui si riferiscel'art. 1199 c.c.: sotto la rubrica "diritto del debitore allaquietanza", esso obbliga "il creditore che riceve il pagamento"a "rilasciare quietanza", su richiesta e a spese del debitore. Indisparte la quietanza "con imputazione", tipizzata dall'art. 1195c.c., per cui si distinguono figure di quietanza variamente atipiche, (…)"liberatoria"o "a saldo", ove, alla dichiarazione di ricevuto pagamento, ilcreditore aggiunge una dichiarazione di liberazione del debitore, unadichiarazione di avvenuto saldo, [quietanza] "a stralcio","nulla più a pretendere", e simili; quietanza "anticipata",ove la dichiarazione di ricevuto pagamento è sottoposta all'implicitacondizione che il pagamento stesso avvenga in un determinato futuro, nellapresupposizione dell'evento, comune alle parti del rapporto obbligatorio;quietanza "di favore" o "di comodo", ove la dichiarazionedi ricevuto pagamento, scientemente non veridica, è frutto di un accordo voltoa creare un'apparenza di solutio (ad esempio, per consentire al debitore divantare solvibilità presso terzi od esercitare il regresso verso uncoobbligato)».

«Lapluralità di significati che può assumere il termine "quietanza" e lariferibilità del concetto a fattispecie di diversa natura giuridicacostituiscono oggetto di diatriba quanto al regime di impugnazione e di prova.La Corte di legittimità ha aperto un ventaglio di soluzioni per una casisticaeterogenea, che annovera, oltre alla quietanza tipica, fattispecie nelle qualila purezza della dichiarazione di scienza viene sacrificata in nome di finalitàulteriori. (… ) Per la quietanza tipica, tuttavia, la definizioneconfessoria è indiscussa, per cui il creditore che, rilasciando quietanza aldebitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessionestragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt.2733 e 2735 c.c., e non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art.2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza; nongli è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicitàdella dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì,l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo determinòal rilascio (Cass. 7 dicembre 2005 n. 26970).Nella quietanza "a saldo", la dichiarazione liberatoria, seintesa come ricognizione negativa di debito, implica relevatio ab onereprobandi, ai sensi dell'art. 1988 c.c., ovvero, se intesa come rinuncia otransazione, attiva la corrispondente disciplina negoziale. Circa lasimulazione della quietanza, resta da chiarire che nel rapporto interno tracreditore quietanzante e debitore favorito, l'ammissione della provadocumentale e l'esclusione della prova testimoniale - l'applicazione, quindi,degli artt. 1417, 2722 e 2726 c.c., anziché dell'art. 2732 c.c., di cui allapronuncia delle Sezioni Unite (sent. 13 maggio 2002, n. 6877) - risponde allalogica del c.d. conflitto di prove, non essendovi motivo di estendere allacollisione tra scrittura e scrittura la regola che previene la collisione trascrittura e testimonianza».

Data: 28/02/2014 13:20:00
Autore: Sabrina Caporale