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Guida in stato di ebbrezza e prelievo ematico: i casi in cui è obbligatorio l'avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato



di Luigi Del Giudice - Se ilprelievo ematico è disposto dai medici a fini di diagnosi e cura non sussistealcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da undifensore di fiducia. Viceversa, tale obbligo sussiste nel caso in cui ilprelievo è chiesto dagli agenti ai fini di indagine penale.

 

 E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazionecon ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4405 la quale precisa che "in tema diguida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto nell'ambito dellaesecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori dellaemersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamentonon rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicchénon sussiste alcun obbligo di avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.,all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia".


E più di recente è stato ribadito che: “I risultati del prelievo ematicoeffettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale enon preordinato a fini di prova della responsabilità' penale sono utilizzabiliper l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi lamancanza di consenso dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per ilsuo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievoematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamenteall'accertamento della presenza di alcol nel sangue, rilevando in tal caso ilsuo dissenso espresso)” (Cass. pen. 6755/13, sez IV, ud 6.11.2012 rie. G.).

 

Dott. Luigi Del Giudice

www.polizialocaleweb.com

 

 



Data: 27/02/2014 09:40:00
Autore: Luigi Del Giudice