Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianit� di grado United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom � ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Una distrazione momentanea e occasionale non è indice della perdita di idoneità alla guida.



TAR Liguria. Sezione.II Genova, sentenza 11 dicembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 144.

Si distrae mentre è alla guida della propriaautovettura e urta contro un guard reail, distruggendolo. L'ufficio dellamotorizzazione civile emette provvedimento di revisione della patente perinidoneità alla guida.

In realtà il provvedimento sopra citato,giungeva in conseguenza di un incidente stradaleprovocato alcuni mesi prima dalla ricorrente la quale, mentre conduceva lapropria autovettura lungo un tratto rettilineo di autostrada, aveva perso ilcontrollo del mezzo, urtando contro i guard-rail che delimitano la carreggiata.Il tutto, ad onor del vero, accadeva a causa “di una distrazione della donna, provocatadalle manovre attuate per impostare il navigatore di bordo”. Nell'incidente,tuttavia, non erano state coinvolte altre autovetture né erano stati provocatidanni alle persone, ma solo alle cose.

Sennonché avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso dinanzial competente Tribunale Amministrativo Regionale, la ricorrente affidandosiessenzialmente a due motivi di impugnazione: “il vizio di incompetenzaterritoriale e l'erronea valutazione dei presupposti fattuali del provvedimentoimpugnato”.

Sul punto l'intervento del Tar.

Quanto al primo motivo - dichiarava – è recente il principio “secondocui la competenza a disporre la revisione della patente spetta all'ufficio delluogo in cui si è verificato l'incidente dal quale deriva il provvedimentoimpugnato (cfr. sentenza n. 334 del 28 febbraio 2012)”

Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso., l'Ufficio giudiziarioaffermava quanto segue. «E' pacifico che la revisione ex art. 128 C.d.s. costituisce unprovvedimento ampiamente discrezionale che può essere adottato qualora sorganodubbi sulla persistenza dei requisiti soggettivi di idoneità alla guida. Tale provvedimento ha finalità prettamentecautelare e, nel caso in cui consegua (come di norma) ad un sinistro stradale,non presuppone neppure l'intervenuta definizione dei procedimenti diirrogazione delle sanzioni, essendo sufficiente che la dinamica dell'episodiofaccia sorgere seri dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti di idoneitàalla guida.».

Occorre, tuttavia, «premettere che, per consolidato orientamentogiurisprudenziale, il provvedimento con cui la motorizzazione civile, inseguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato unsinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere unavalutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa lagravità della condotta tenuta dall'interessato e, infine, specificheconsiderazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla periziae alla capacità del conducente (cfr., fra le ultime, T.A.R. Toscana, sez. II,19 ottobre 2012, n. 1658 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 marzo 2011, n. 457)».

Ebbene, nel caso in esame, (…) «la proposta di revisione della patentedi guida si fonda sulla ricostruzione della dinamica del sinistro (cagionato,si ribadisce, da momentanea distrazione), sul potenziale pericolo creato allacircolazione stradale e sui danni provocati al veicolo della conducente e allepertinenze stradali (guard-rail). [In altre parole], la motivazione dell'attosi esaurisce nel richiamo di tale comunicazione e nella mera riproduzione dellaformula legislativa che delinea i presupposti per la revisione della patente diguida (“il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nellaS.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possessodella patente di guida”). Talielementi – aggiunge il Tribunale amministrativo –non sono sufficienti adottemperare l'onere motivazionale posto a carico dell'Amministrazioneprocedente». E, ciò in quanto, «larevisione della patente di guida ex art. 128 C.d.s. comporta verifiche, taloraimpegnative, circa l'idoneità alla guida dell'interessato e incide notevolmentesulle abitudini di vita del destinatario dell'atto, particolarmente di coloroche, come l'odierna ricorrente, hanno necessità di utilizzare l'autoveicolo perraggiungere il luogo di lavoro. Nederiva che i dubbi sottesi all'adozione del provvedimento devono essere seri ecollegati ad elementi che, anche secondo i dati di esperienza, possano essereritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida del soggetto. (…) Alcontrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di unaclamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazionemomentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalleconseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell'idoneità tecnicaalla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizioche valgano a rendere conto della prognosi sottesa all'adozione delprovvedimento».

Non sussistono, pertanto, le ragioni sufficienti per l'adozione di una siffatta misura qualequella prescritta dall'art. 128 c.d.S cit.

Data: 27/02/2014 14:20:00
Autore: Sabrina Caporale