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Ministero del Lavoro: attività di vigilanza su Società ed Associazioni sportive dilettantistiche



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota n. 4036 del21 febbraio 2014, fornisce indicazioni operative in merito all'attività divigilanza approfondendo alcune problematiche dicarattere giuridico sulle realtà occupazionali delle società ed associazionisportive dilettantistiche.

Il quadrogiuridico che emerge - si legge nella nota - evidenzia un particolaretrattamento di favore riservato alle società e associazioni sportivedilettantistiche, giustificato dalla funzione sociale da esse svolta.

Il Dicasteroricorda che le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD),disciplinate dall'articolo 90 della L. n. 289/2002, devono essere riconosciutedal CONI ed essere iscritte nel Registro delle società e associazioni sportivedilettantistiche tenuto dallo stesso CONI e sono caratterizzate dall'assenza difinalità lucrative.

Mediante ilriconoscimento le società e le associazioni in questione entrano a far partedell'ordinamento sportivo e sono quindi sottoposte sia alle norme di taleordinamento che a quelle dell'ordinamento statale.

Il Ministero, nell'evidenziaresia la complessità che la specificità della disciplina che interessa le societàe le associazioni sportive dilettantistiche, prendendo atto che l'attività divigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l'insorgere dicontenziosi con esito in buona parte non favorevole per l'Amministrazione e perl'INPS, ravvisa l'opportunità di farsi promotore, d'intesa con l'INPS, diiniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di formedi tutela previdenziale a favore dei soggetti che, nell'ambito delleassociazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalleFederazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di promozione sportiva,svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale ex art.67, comma 1, lett. m), ultimo periodo, delT.U.I.R.

Dunque, fermarestando l'attività di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, sirende opportuno, conclude il Dicatero, concentrare l'attività di vigilanzasulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI,dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e noniscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Data: 27/02/2014 10:20:00
Autore: L.S.