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Cassazione: va sanzionato il notaio che rifiuta di esibire documentazione per non violare la privacy del cliente?



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 3802 del 18 Febbraio 2014. Quidiuris se il notaio, intimato dal Consiglio dell'Ordine diappartenenza all'esibizione di particolare documentazione,rifiuta la stessa contestando, in caso contrario, violazione deldiritto alla privacy del proprio cliente? La Suprema Corte haritenuto legittima l'irrogazione della sanzione disciplinaredell'avvertimento, poiché l'emanazione di tali tipi di ordinirientra nei poteri di vigilanza esercitati dai Consigli notarili. Ciòpoiché si tratta di funzioni pubbliche espressamente riservate;e commette infrazione il notaio che, nell'esercizio di tale pubblicafunzione, non ottempera all'ordine impartito. Sia il notaio che ilConsiglio sarebbero dunque soggetti pubblici, e l'invio didocumentazione inerente l'esercizio di tali funzioni rientra nelcampo della trasmissione di dati tra soggetti pubblici, nonsottoponibili a normativa privacy. Nel caso in oggetto il notaiocoinvolto si è rifiutato di trasmettere alcune fatture inerenti attioggetto di esame da parte del Consiglio. Condannato sia in primo chein secondo grado alla sanzione disciplinare sopra riportata,l'interessato ha proposto ricorso in Cassazione.


La Suprema Corte confermache il potere esercitato dal Consiglio notarile non è di naturaispettiva, bensì di vigilanza sull'attività svolta dainotai; “attività questa che certamente rientra nelleattribuzioni dei Consigli notarili, in quanto collegate alle funzionipubbliche loro riservate”. Si tratterebbe di “attistrumentali che non presentano profili di illegittimità”poiché appunto pienamente rientranti nella trasmissione e nell'usolegittimo tra soggetti pubblici così come previsto sia dalla leggeprofessionale notarile che dal d.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196(normativa privacy). Il ricorso è rigettato.

Data: 24/02/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi