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Cassazione: competente il Tribunale in composizione collegiale per le controversie inerenti la liquidazione del credito all'avvocato



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 3915 del 19Febbraio 2014. La causa vertente sulla liquidazione delcompenso all'avvocato per prestazioni giudiziali deve esseredecisa dal tribunale in composizione collegiale; in casocontrario, ex art. 50quater c.p.c. - il quale a sua volta rinviaall'art. 161 c.p.c. - la decisione è nulla. Questol'importante principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenzain oggetto. Nel caso di specie una società, condannata in primogrado dal Tribunale in composizione monocratica al pagamento deicompensi dovuti al proprio legale per prestazioni di caratteregiudiziale - attraverso l'emissione di ordinanza ex art. 702terc.p.c. (ordinanza emessa a seguito di procedimento sommario dicognizione) - ha proposto ricorso per saltum in Cassazioneaffidandosi ad un unico motivo di diritto: violazione di legge,dunque nullità radicale della sentenza impugnata.


L'inosservanzadelle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica deltribunale legittimato a decidere su una domanda giudizialecostituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50quaterc.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa dinullità della decisione”. La Suprema Corte si pronunciadirettamente in sezione filtro, in camera di consiglio, data lamanifesta fondatezza del ricorso e annulla la sentenza impugnatarinviandola al giudice di merito, in diversa composizione.

Data: 01/03/2014 08:31:00
Autore: Licia Albertazzi