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Ministero del Lavoro: sanzioni applicabili per straordinari pagati "fuori busta"



Incaso di straordinari pagati "fuori busta" si ritiene chetrovino applicazione le sanzioni di cui allaL. n, 4/1953 e,qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dallacontrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 66/2003.

E'quanto precisato dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva delMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con la nota n. 2642 del 6febbraio 2014 rispondendo ad un quesito della DRL del Veneto, ha sottolineatoche le disposizioni per le quali si chiede l'applicabilità, in fase diordinanza di ingiunzione, del principio di specialità sono l'articolo 5, comma5, del D.Lgs. n. 66/2003 chedispone: "il lavoro straordinario deve essere computato aparte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratticollettivi di lavoro...." e gli articoli 1 e 3 della Legge n. 4/1953 secondo i quali: "èfatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsionedella retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, unprospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome, e qualificaprofessionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gliassegni famigliari e tuttigli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché,distintamente, le singole trattenute...." e "il prospetto di paga deve essere consegnato allavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione".

Nelcaso di specie - si legge nella nota del Dicastero - la condotta appare piùgrave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neanchecomputate nell'ambito del totale retributivo corrisposto (come avviene per ic.d. fuori busta) il che comporta l'applicazione delle sanzioni previste dallaLegge 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle legate alla violazionedell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs.n. 66/2003.

Correttadunque "l'applicazione della sanzione prevista dagli articoli 1 e 3 della Legge4/1953 mentre va verificata l'applicabilità della sanzione legata allaviolazione dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs.n. 66/2003 in relazione alla "residua" illiceità della condotta, conparticolare riferimento alla corresponsione di maggiorazioni retributive inferioria quelle comunque previste dalla contrattazione collettiva."

Data: 21/02/2014 08:55:00
Autore: L.S.