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Invio dell'impugnazione mediante raccomandata “on line”: inammissibile per la Cassazione.



Corte di Cassazione,Sezione III Penale, sentenza 31 gennaio – 17 febbraio 2014, n. 7337.

“(…) La spedizione dell'impugnazione mediante raccomandata inviata conil mezzo telematico attraverso il servizio internet di posta raccomandataonline, non consentendo la trasmissione dell'atto scritto in originale, inquanto si sostanzia nell'inoltro di un testo o un'immagine in formato digitaleche le poste provvedono successivamente a stampare e recapitare aldestinatario, deve ritenersi inidonea a soddisfare i requisiti di formaprescritti, a pena di inammissibilità, per la proposizione e la spedizionedell'atto d'impugnazione”.

E' il caso, di invio di un atto di impugnazione mediante il servizio“Posta Raccomandata online”, servizio che, come già detto, consente l'invio diraccomandate via internet, dal sito delle Poste Italiane, il quale tuttaviacome giustamente osservato, “non permette l'invio di un documento originale,potendo essere spedito con questo mezzo soltanto un testo appositamentescritto, ovvero un file in formato testo o immagine (.doc., docx, .xls, .xlsx,.txt, .rtf, .pdf, .tif, .jpg) che Poste Italiane provvede poi a stampare erecapitare al destinatario”.

Sul punto osserva la Cassazione, va ricordato che «la sottoscrizionedell'atto con il quale viene proposta l'impugnazione costituisce, anche per ildifensore, un requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, che ha naturadi dichiarazione di volontà e produce importanti e immediati effettiprocessuali, i quali richiedono, già nel momento in cui viene posto in essere,la sua riferibilità in modo certo, attraverso una inequivoca assunzione diresponsabilità, che solo la firma può dare, a uno dei soggetti legittimati(Sez. IV n. 38467, 22 novembre 2006, fattispecie relativa ad atto privo disottoscrizione). Si è, infatti, più volte esclusa, l'ammissibilitàdell'impugnazione presentata con modalità tali da non garantire certezza inordine all'autenticità della provenienza e all'identità dell'impugnante,prendendo in considerazione l'invio mediante telegramma dettato per telefono,distinguendolo da quello spedito da un ufficio postale (Sez. II n. 10404, 15marzo 2011; Sez. I n. 44660, 20 novembre 2009; Sez. II n. 3627, 30 gennaio2006) e quello a mezzo telefax da parte del difensore (Sez. III n. 33873, 5settembre 2007; Sez. II n.25967, 9 giugno 2004; Sez. I n. 1366, 5 giugno 1990)e del Pubblico Ministero (Sez. I n. 16776, 16 maggio 2006; Sez. IV n. 47959, 10dicembre 2004; Sez. II n. 48234, 17 dicembre 2003) considerando questo ultimomezzo come non contemplato dall'art. 583 cod. proc. pen., il quale prevedesoltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata otelegramma».

«Ciò posto, nella fattispecie in esame, [seppure] il mezzo utilizzatorientrava, sotto un profilo meramente formale, tra quelli ammessi dall'art. 583cod. proc. pen., si presentava, tuttavia, nella sostanza, privo di quellegaranzie di autenticità ed effettiva riferibilità all'impugnanteinderogabilmente richieste (…). Ed invero, la possibilità, consentita dalservizio di spedizione raccomandata “online”, di inviare un testoimmediatamente redatto o allegare un file contenente un documentoprecedentemente predisposto non offre alcuna certezza in tal senso, potendosiinoltrare con tale mezzo qualsiasi documento formato utilizzando le molteplicipossibilità che lo strumento informatico consente, dalla mera scansione di undocumento originale da parte di chi materialmente ne dispone, formandone unacopia digitale, alla creazione ex novo di un documento mediante unione di piùfile di testo o di immagine, fino alla apposizione, su un qualsiasi documentodi testo, della immagine di una firma ottenuta mediante scansione di unoriginale.»

«L'unica garanzia offerta da questo sistema è data dalla necessariaregistrazione al sito delle Poste Italiane per poter accedere al servizio,registrazione che richiede l'indicazione dei dati anagrafici e del codicefiscale, ma che consente di risalire soltanto al nominativo indicato perl'accesso al servizio, senza alcuna certezza che questo coincida con chi haeffettivamente provveduto alla spedizione (essendo sufficiente, una voltaregistrati, inserire il nome e la password assegnata) né, tanto meno, sullaprovenienza ed originalità del documento».

Queste le ragioni per cui la Cassazione ha ritenuto invalido l'atto diimpugnazione così pervenuto alla cancelleria del Tribunale de quo.

Data: 21/02/2014 11:00:00
Autore: Sabrina Caporale