Cassazione e sanzione disciplinare: principio di immediatezza della contestazione e termine ragionevole
di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 3034 dell'11 Febbraio 2014.Occorre che la contestazione disciplinare sia notificataal destinatario in maniera tempestiva. Può considerarsitempestiva la contestazione comunicata a venti giorni dal compimentodel fatto addebitato? Nel caso di specie al comandante di PoliziaLocale, al quale era stata contestata l'assenza ingiustificata dalluogo di lavoro per un'intera giornata, è stata irrogata la sanzionedella sospensione senza retribuzione di una giornata di lavoro. Lacomunicazione è avvenuta tuttavia a venti giorni dall'avvenimentocontestato. Contestata la sanzione dall'interessato, questa venivaconfermata sia in primo che in secondo grado di giudizio. Ilcomandante ricorreva quindi in Cassazione.
Il ricorrente denunciavaviolazione di legge poiché la normativa di riferimento – nellaspecie, l'art. 24 comma 4 del CCNL del 1995 – stabilisce che ilresponsabile della struttura (cioè il Sindaco) “segnala entrodieci giorni all'ufficio competente i fatti da contestare aldipendente”. Ma la Cassazione sostiene che tale statuizione noncontrasta affatto con il principio di immediatezza, poichéletteralmente la normativa non prevede che entro lo stesso terminedebba anche essere contestata l'infrazione, contemplando soltanto lasegnalazione all'ufficio disciplinare competente. La SupremaCorte considera ragionevole il termine di altri soli diecigiorni, trascorso dal momento in cui l'ufficio disciplinare haprovveduto ad inoltrare la comunicazione all'interessato. Il ricorsoè quindi rigettato e la sanzione confermata.
Data: 17/02/2014 09:30:00Autore: Licia Albertazzi