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Cassazione e lavoro: natura retributiva del risarcimento del danno e rivalutazione monetaria



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 3027 dell'11 Febbraio 2014. Gliobblighi di risarcimento del danno posti a carico del datoredi lavoro nei confronti del dipendente hanno natura retributivalimitatamente alla qualità dell'inadempimento del primo soggetto, inparticolare con riferimento alla mancata corresponsione deicompensi dovuti al lavoratore. Al contrario, il risarcimento deldanno dovuto per inadempimento di altri obblighi gravantisull'azienda, sebbene dovuti in ragione del rapporto di lavoro, nonhanno natura retributiva poiché di tale natura non eral'obbligazione d'origine. Questo il principio espresso dalla SupremaCorte nel caso in oggetto, il quale affronta la questione dellasottoposizione a rivalutazione monetaria di quanto dovutonell'uno e nell'altro caso.


Nella sentenza incommento il giudice del merito dichiarava l'illegittimità dellaclausola di scadenza del contratto di impiego di un dipendente diPoste italiane, condannando quest'ultima all'assunzione a tempoindeterminato nonché al pagamento di otto mensilità a titolo dirisarcimento del danno. “Le attribuzioni patrimoniali che illavoratore riceve” - come nel caso di cui all'art. 32, comma 5,L. n. 183/2010 (articolo che prevede, nel caso di conversione dicontratto da tempo determinato a indeterminato, il pagamento di una“indennità onnicomprensiva”) – a titolo dirisarcimento del danno per violazione degli altri obblighi deldatore” non hanno natura retributiva, dunque non sonosuscettibili di rivalutazione monetaria. “L'indennità in esamerappresenta infatti il ristoro (seppure forfettizzato eonnicomprensivo) dei danni conseguenti alla nullità del termineapposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dallascadenza del termine alla data della sentenza di conversione delrapporto”.

Data: 16/02/2014 20:40:00
Autore: Licia Albertazzi