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Cassazione: leciti gli incentivi all'occupazione ex L. 388/2000 anche per l'assunzione di un familiare



La Corte diCassazione, con sentenza n. 3120 del 12 febbraio 2014, ha affermato che "l'art.7 della legge n. 388 del 2000 contiene una disciplina esaustiva in ordine agliincentivi spettanti per l'incremento dell'occupazione, stabilendo contassatività i requisiti soggettivi ed oggettivi per la loro fruizione, tra iquali non è compresa l'insussistenza di rapporti familiari tra il datore dilavoro e il lavoratore assunto. Ne consegue che è arbitrario affermare l'esclusionedel beneficio fiscale nel caso di assunzione di familiari (nella specie, ungenitore), traendola dalla previsione di indeducibilità dal reddito deicompensi ad essi erogati stabilita dal citato art. 60 del d.P.R. n. 917 del1986 (secondo la nuova numerazione, già art. 62, comma 2), il quale deveritenersi inoperante ai fini che qui rilevano".

Nel caso di specie, il ricorso presentatoin Cassazione è avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, conla quale, rigettando l'appello del contribuente, veniva confermata lalegittimità dell'avviso di recupero del credito d'imposta previsto, per l'incrementodell'occupazione, dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ritenutoindebitamente utilizzato in quanto il lavoratore assunto era il genitore delcontribuente.

In particolarela sentenza impugnata è censurata dal ricorrente per aver stabilito "chela spettanza del bonus assunzioni di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000 siacollegata alla deducibilità fiscale dei compensi erogati e che, dunque, talebonus non spetti nel caso di assunzione, come nel caso in esame, di unascendente".

Il motivo èfondato, secondo i Giudici di legittimità che precisano altresì che è evidenteche, trattandosi dell'assunzione di un familiare, le cui prestazioni vengononormalmente rese affectionis vel benevolentiae causa, occorre una prova rigorosadegli elementi costitutivi dei rapporto di lavoro e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità.

Data: 15/02/2014 08:33:00
Autore: L.S.