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No della Cassazione alla risarcibilita' del danno esistenziale: inutile duplicazione risarcitoria.



Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 20novembre 2013 – 28 gennaio 2014, n. 1762.

“In forza del principiodi unitarietà del danno non patrimoniale, è ormai acquisito che non èammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "dannoesistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudiziscaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale,ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art.2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta didanno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece,si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di dirittiinviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che similipregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo”.

Non nuova l'odiernapronuncia della Cassazione, che già in passato ha più volte ribadito ilprincipio.

Significativa, inparticolare, la sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, ove viene eliminatoqualsiasi dubbio interpretativo ancora esistente, circa la risarcibilità del dannonon patrimoniale e così anche di quello esistenziale.

“Non è ammissibile –afferma la Cassazione - pensare ad unautonoma categoria di danno esistenziale. Laddove, infatti, esso sia causato daun fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmentegarantito , il danno esistenziale costituisce né più né meno che un ordinariodanno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c”.

Il danno nonpatrimoniale, più in generale, è risarcibile solo nelle ipotesi in cui larisarcibilità è prevista in modo espresso dalla legge nonché in quelle ipotesiin cui la risarcibilità del danno non patrimoniale, pur essendo espressamenteprevisto dalla legge, è ammessa sulla base di una interpretazionecostituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecitoviolato in modo grave un diritto alla persona direttamente tutelato dallaCostituzione.

Nella stessa linea simuove la Cassazione con l'odierna sentenza.

Ciò è vero a maggiorragione, aggiunge - laddove come nel caso di specie, un risarcimento al dannonon patrimoniale alla persona sia già stato riconosciuto e, nella specie, “personalizzato” con una «ulteriore erogazionecorrelata alla particolare intensità della sofferenza e dell'incidenzapsicologica del trauma su un ragazzino in età di sviluppo e privodell'equilibrio della persona adulta».

Data: 15/02/2014 11:00:00
Autore: Sabrina Caporale