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Note ministeriali operative per il corretto utilizzo degli autovelox. Quando la multa è contestabile



di Marco Massavelli - Interventocongiunto dei Ministeridell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasportiin materia di dispositivi di misura della velocità dei veicoli dicui all'articolo 142, comma 6, codice della strada. Con lacircolare prot. 300/A/9363/13/144/5/20/5 del 13 dicembre 2013, i dueMinisteri forniscono le direttive in ordine all'utilizzo delleapparecchiature per l'accertamento delle violazioni ai limiti divelocità la cui approvazione è stata rilasciata da più di 20 annie sulla verifica periodica del misuratore denominato “Autovelox104/C-2”.

L'articolo142, comma 6, codice della strada individua le modalità per ladeterminazione dell'osservanza dei limiti di velocità dei veicoli:“Per ladeterminazione dell'osservanza dei limiti di velocità sonoconsiderate fonti di prova le risultanze di apparecchiaturedebitamente omologate anche per il calcolo della velocità media dipercorrenza su tratti determinati nonché le registrazioni delcronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, comeprecisato dal regolamento”.


Taliapparecchiatura sono soggetti ad approvazione o omologazione da partedel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo 45,comma 6, codice della strada, infatti, prescrive: “Nelregolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, leapparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazionedel traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamentoautomatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed imateriali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggettiall'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavoripubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche,fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità diomologazione e di approvazione”.


Eil regolamentodi esecuzione del codice della strada,all'articolo 345, comma 2, precisa, in riferimento alleapparecchiature emezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità,che: “Lesingole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero deilavori pubblici (oggi,la competenza è del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,n.d.r). Insede di approvazione è disposto che per gli accertamenti dellavelocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valorerilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza deilimiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentalesuperiore al 5%.”


Quindi,leapparecchiaturedestinate a controllare l'osservanzadei limiti di velocitàpossono essere utilizzate solose conformi al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture edei Trasporti:le norme concernenti l'approvazione dei prototipi delleapparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli edelle modalità del loro impiego sono contenute nel decreto 29ottobre 1997, del Ministero dei Lavori Pubblici che, in particolare,ha previsto un doppio regime, a seconda che l'approvazionedell'apparecchiatura sia stata rilasciata prima o dopo il 1°gennaio 1981.


Alcuneimportanti note operative per il corretto utilizzo delleapparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli(articolo 142, codice della strada). Perle apparecchiature approvate, secondo le disposizioni del codicedella strada del 1959, in data precedente al 1° gennaio 1981,l'articolo 2, decreto ministeriale 29 ottobre 1997, del Ministerodei Lavori Pubblici, concernente “Approvazione di prototipi diapparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti divelocità e loro modalità di impiego” ha stabilito che: “Adecorrere dal 1 giugno 1998 tutte le approvazioni di apparecchiatureper l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità rilasciate prima del 31 dicembre 1980 sono revocate”.



Talerevoca opera di diritto, senza la necessità che venga emanato unapposito provvedimento dal competente Ministero, se l'approvazionenon venga confermata. I costruttori delle apparecchiature e gli altrisoggetti interessati (e cioè, i rivenditori) che intendono mantenerein commercio dispositivi approvati prima del 31 dicembre 1980, devonoavanzare istanza di convalida della approvazione a suo temporilasciata, all'Ispettorato generale per la circolazione e lasicurezza stradale presso il Ministero dei lavori pubblici, almenotre mesi prima del 1 giugno 1998, seguendo la procedura previstaall'art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovocodice della strada.

Taleultima disposizione prescrive le modalitàdi presentazione delle domande di omologazioneo approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, dimezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione deltraffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, dimateriali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, dicompetenza del Ministero dei lavori pubblici (si legga, oggi,Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dalregolamento di esecuzione del c.d.s., ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. Quando trattasi dirichiesta relativa ad elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero approva il prototipo.

Neicasi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministeroautorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. La omologazione o l'approvazione di prototipi èvalida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggettidiversi.

Suogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deveessere riportato il numero e la data del decreto ministeriale diomologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.Ovviamente,i dispositivi la cui approvazione è revocata non possono più esserecommercializzati e impiegati per l'accertamento delle violazioni ailimiti di velocità.



Ilsuccessivo articolo 3, del decreto ministeriale 29 ottobre 1997 sioccupa invece delle apparecchiature approvate a decorrere dal 1°gennaio 1981: “Leapprovazioni di apparecchiature per l'osservanza dei limiti divelocità concesse a decorrere dal 1 gennaio 1981 decadono venti annidopo il loro rilascio”. Salvo,ovviamente, che l'approvazione dell'apparecchiatura non vengaconfermata dal Ministero a seguito di apposita istanza presentata dalcostruttore, a norma dell'articolo 192, regolamento di esecuzionec.d.s., prima della sua scadenza.

Adifferenza delle apparecchiature approvate prima del gennaio 1981,quelle approvate successivamente, in caso di scadenzadell'approvazione, senza che questa venga confermata, non possonoessere più commercializzate, ma possono continuare ad essereutilizzate dagli organi di polizia che ne abbiano la disponibilità,per l'accertamento delle violazioni, a condizione che non statadisposta la revoca del provvedimento da parte del Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti, quale soggetto attualmente competentein materia.

Infatti,la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 17 gennaio 2011, n.1014, ha precisato, fornendo importanti indicazioni per il correttoutilizzo delle apparecchiature da parte degli organi di poliziastradale, che: