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Furto con “particolare abilita' e destrezza” di cosa in custodia: non c'e' responsabilità' del custode.



Corte di Cassazione, Sezione IIICivile, sentenza 9 dicembre 2013 – 7 febbraio 2014, n. 2825.

Rubano un' autovettura Mercedes Benz custodita inuna autorimessa. Il proprietario, conviene in giudizio il custode per ivisentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a cagionedell'evento occorso.

Con sentenza del 27 marzo 2003, il Tribunale diRoma, in accoglimento della domanda attorea, condannava il custode dell'autorimessa,e la società di assicurazioni da quest'ultima chiamata in causa a titolo digaranzia, al risarcimento di tutti i danni sopra descritti.

Per la riforma di tale sentenza, proponeva ricorsoin appello la società di assicurazioni. Cosicché con sentenzaresa pubblica 1'8 novembre 2007, la Corte territoriale decideva perl'accoglimento del gravame, rilevando che “dall'istruttorianon era emerso quali fossero state le modalità del furto, sebbene questo fossestato sicuramente perpetrato all'interno dell'autorimessa della societàconvenuta, seppure – come provato - dotata di citofoni, cancelli e sbarra diingresso, nonché sorvegliata, giorno e notte, da custodi, che riconsegnavano leautovetture solo alle persone conosciute. Il furto era, dunque, "avvenutosenza che nessuno dei custodi si avvedesse di alcunché e senza che i meccanismiautomatici di protezione segnalassero alcuna effrazione".

La Corteterritoriale, in altre parole, riteneva che, "in considerazione dellemisure di sicurezza esistenti nell'autorimessa (quali custodi, cancelli, sbarrae segnale acustico)", il furto era da ascrivere a "speciale abilità edestrezza tali da ingannare la buona fede dei custodi".

Di qui, ilricorso e l'intervento della Cassazione.

Due i quesiti,formulati dai ricorrenti: "dica la Corte se nel caso in esame, laddovedifetta qualsiasi mezzo di prova, la presunzione semplice - costituita dallaprobabilità concreta che il furto sia stato commesso per un difetto di custodiada parte del guardiano di turno - possa costituire un valido strumento probatorio.Dica poi l'Ecc.ma Corte se, nel caso di difetto di custodia per disattenzionedel guardiano, sia invocabile l'art. 1900, comma secondo c.c., che prevede l'obbligodell'assicuratore per il sinistro cagionato da dolo o colpa grave delle personedel fatto delle quali l'assicurato deve rispondere”.

“La ritenutainapplicabilità dell'art. 1990, secondo comma, c. c. (a mente del qualel'assicuratore risponde per il sinistro cagionato "da dolo o colpa gravedelle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere") –affermano i giudici della Corte –[discende] non già dall'assenza tout court dicolpa degli addetti alla sorveglianza dell'autorimessa, ma in ragione dellaesclusione, alla luce dell'accertamento di fatto compiuto, del dolo e dellacolpa grave degli stessi, non essendosi ritenuto che, in una fattispecieascrivibile a furto avvenuto con "speciale abilità e destrezza", glistati soggettivi contemplati dalla citata norma potessero essere integratidalla "elusione dell'attenzione" dei custodi del garage,soggiungendosi, in ogni caso, che era rimasta "del tuttoindimostrata" l'esistenza dei presupposti di operatività dello stessosecondo comma dell'art. 1900 c. c”.

Data: 10/02/2014 08:30:00
Autore: Sabrina Caporale