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Cassazione: l'estinzione di ipoteca non comporta nullità del processo esecutivo



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 2610 del 5 Febbraio 2014.L'avveramento della condizione di cui all'art. 2847 codicecivile (estinzione di ipoteca a seguito di mancato rinnovodella stessa entro il ventennio di legge), sopravvenuta nel corso delprocesso esecutivo incardinato dal creditore ipotecario (nellaspecie, una società creditizia cessionaria di un credito da parte diuna banca) ha il solo effetto di privare il creditore procedentedella sua legittima causa di prelazione; non viene meno né lavalidità del precetto, né conseguentemente la regolaritàdel pignoramento effettuato.


La massima di cui sopra èstata espressa dalla Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi circa ilricorso presentato dalla summenzionata società di credito, a seguitodi eccezione sollevata dal debitore esecutato in sede di opposizioneall'esecuzione. La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando lasentenza del Tribunale che, riconoscendo il decorso del ventenniodi legge, ha erroneamente dedotto la nullità sia del precettoche del pignoramento. I tre concetti di credito, titoloesecutivo e causa di prelazione devono infatti tenersi benseparati: essi sono autonomi gli uni dagli altri e il venir meno diuno non implica necessariamente la cessazione degli effetti deglialtri. In particolare, in questo caso, il credito non cessa diesistere per il solo fatto che l'ipoteca (a garanzia del credito) siaestinta; viene meno soltanto la causa di prelazione che l'iscrizioned'ipoteca garantiva al creditore. Dunque, titolo esecutivo etitolo ipotecario sono concetti ben distinti. La sentenza ècassata con rinvio e il giudice di merito dovrò riesaminare laquestione alla luce del principio di diritto sopra esposto.

Data: 14/02/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi