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Cassazione: se l'immobile riconsegnato presenta danni è onere del conduttore provare la propria estraneità



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 2619 del 5 Febbraio 2014. E'onere del conduttore denunciare subito al locatore, una voltaentrato nell'immobile locato, eventuali vizi riscontrati (adesempio, causati da un precedente conduttore). In caso contrarioresta a suo carico l'onere di provare, ai sensi degli articoli 1590 e1588 cod. civ. (regolanti, rispettivamente, la restituzione dellacosa locata e la perdita e il deterioramento della cosa locata) la dilui non imputabilità dei danni esistenti all'immobile all'atto dellasua riconsegna. E' quanto ha statuito la Suprema Corte nella sentenzain oggetto, il cui ricorso è stato proposto dal locatore a seguitodi rigetto della sua domanda di risarcimento danni esperita neiconfronti del conduttore, un pastificio che aveva rilasciatol'immobile con diversi danni.


Si presume infatti, finoa prova contraria, il buono stato dell'immobile dato inlocazione, escludendo soltanto il deterioramento dovuto al normaleuso, così come stabilito nel contratto. Così si integraviolazione di legge, come nel caso di specie, laddove il giudice delmerito rigetti integralmente la domanda di risarcimento danniavanzata dal locatore senza che il conduttore provi pienamente lapropria estraneità ai fatti. “E' il locatario tenuto arestituire la cosa nello stato in cui si trovava all'inizio delrapporto o, in mancanza di prova su tale stato, in buono stato, adover provare, trattandosi di obbligazione contrattuale (…) lapropria assenza di colpa: egli risponde dei danni tutti della cosa,ove non provi lui stesso la non imputabilità dei medesimi,complessivamente considerati”. Il ricorso viene parzialmenteaccolto e la sentenza cassata con rinvio.

Data: 10/02/2014 07:27:00
Autore: Licia Albertazzi