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Requisiti e onere della prova dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 2324 del 3 Febbraio 2014. Ilnostro ordinamento regola i casi di responsabilità degliamministratori all'art. 2393 del codice civile. Per integraretale responsabilità civile, la quale dà origine all'obbligo dirisarcire il danno cagionato, occorre che la condottadell'amministratore sia idonea a ledere un bene giuridico protettodall'ordinamento; occorre inoltre che siano applicate alcune regoledi natura strettamente probatoria.


A seguito di azione diresponsabilità avanzata dalla società nei confrontidell'amministratrice – responsabilità accertata nel corso digiudizio di convalida di sequestro conservativo sui benidell'interessata – il giudice di primo grado accoglieva la domandae condannava la convenuta al risarcimento del danno, compreso ildanno all'immagine causato alla società. Tale responsabilità erafondata su alcune irregolarità contabili, nonché sullacircostanza che l'amministratrice avrebbe provveduto a incassarealcune somme dai debitori, senza poi provvedere al versamento afavore della società. Pur ottenendo un parziale accoglimento inappello, l'interessata restava obbligata a restituire le sommeindebitamente trattenute. Proponeva quindi ricorso in Cassazione.


L'azione diresponsabilità ex art. 2393 ha carattere contrattuale,dovendo la società danneggiata provare sia il danno subito che ilnesso causale tra la condotta tenuta dall'amministratrice e lalesione lamentata. Spetta all'amministratore provare il contrario,cioè che il fatto non è imputabile a negligenze o mancanze proprie,dimostrando di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti. Nel casodi specie si è verificata una violazione di legge, da partedel giudice del merito, poiché lo stesso ha tenuto conto di un dannoin re ipsa, non adeguatamente provato dallasocietà, la quale si è limitata a produrre elementi generici, prividi idonea portata incriminatrice. Il danno provocato deve infattiavere carattere concreto e non meramente ipotetico; deve essere cioèstabilito il quantum dello stesso, monetizzazione mai avvenutain corso di processo di merito. Il principio di diritto applicabileal caso di specie, per giurisprudenza costante, è quello dimantenere “chiaramente distinto il momento della prova dellalesione da quello della quantificazione delle conseguenze da quellalesione scaturite”. Il ricorso viene quindi parzialmenteaccolto e rinviato alla Corte d'appello per una nuova pronuncia.

Data: 10/02/2014 22:00:00
Autore: Licia Albertazzi