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Cassazione: rientrano nel concetto civilistico di 'costruzione' le parti che sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato.



Cassazione: " rientrano nel concetto civilistico di "costruzione" le parti che sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato." E' quanto a chiarisce la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2094/2014.

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio con una denuncia di nuova opera, diretta a far cessare i lavori di costruzione di un manufatto che si trovava adistanza di mt. 4 dal confine anziché alla distanza di mt. 5 imposta dalregolamento edilizio del Comune.
Gli istanti ottenuto il provvedimento cautelare iniziavano il giudizio di merito chiedendo la condanna dei confinanti ad arretrare alla distanza di mt. 5 dal confine. Il Tribunale aveva poi condannato i convenuti a demolire la porzione difabbricato fino a ricondurla alla distanzadi mt. 5.
Secondo il Tribunale quel manufatto, essendo munito di un piano di calpestio e di una copertura sovrastante, non poteva essere considerato irrilevante ai fini del calcolo delle distanze essendo stabilmente incorporato nell'immobile.
La Corte di Appello Confermava il provvedimento del giudice di primo grado osservando che "se è corretto il principio che rimettealle determinazioni dello strumento urbanistico non solo le prescrizioni sulledistanze, bensì anche l'indicazione delle opere edilizie che ad essesoggiacciono, tuttavia, nel caso di specie a torto gli appellanti pretendevanodi ricondurre le opere da essi eseguite al dettato dell'art. 101 delregolamento edilizio, che esclude dalla superficie coperta e perciò dal calcolodelle distanze gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi".
Il caso finiva quindi dinanzi alla Cassazione che con Sentenza del 30 gennaio 2014 n. 2094, ha rigettato il ricorso ricordando che "in tema di distanze legali fra edifici, mentre nonsono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbianofunzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità,come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nelconcetto civilistico di "costruzione" le parti dell'edificio, qualiscale, terrazze e corpi avanzati (c.d. "aggettanti") che [...] sono destinate ad estendere edampliare la consistenza del fabbricato.
D'altra parte - spiega la Corte - agli effetti di cuiall'art. 873 codice civile, la nozione di costruzione, che è stabilita dalla leggestatale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato finedel computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinviocontenuto nella seconda parte dell'art.873 codice civile è limitato alla solafacoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edificio dal confine) rispetto a quella codicistica (v. Cass., sent. n. 1556 del2005).

Nella specie i giudici di merito avevano correttamente evidenziato che il manufatto in questione non poteva costituire un "aggetto" sottratto alla disciplina in materia di distanze proprio perché munito di un piano di calpestio, di un parapetto in muratura e di una stabile copertura sovrastante. In questo modo si era quindi creato un volume a una distanza inferiore ai 5 metri.
Data: 06/02/2014 10:00:00
Autore: Emanuele Mascolo