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Ministero del Lavoro: contratto di somministrazione e comunicazione della valutazione dei rischi



Il Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali, rispondendo all'interpello n. 5 del 30 gennaio 2014 avanzato daConfindustria in merito alla corretta interpretazione dell'art. 20, comma 5,D.Lgs. n. 276/2003, concernente ladisciplina del contratto di somministrazione di lavoro.

Nello specifico si chiede di saperese, nell'ambito del contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice sia o meno obbligata acomunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensidella normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Dicastero, ricordando che l'art.20, comma 5, lett. c) stabilisce che il contrattodi somministrazione è vietato "da parte delle imprese che non abbianoeffettuato la valutazione dei rischi aisensi dell'art. 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche", precisa che dal tenoreletterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla Direzione territorialedel lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei rischi; il suddetto obbligo non risultacontemplato né nell'ambito del D.Lgs. n. 626/1994, né tantomeno alla luce delle disposizioni di cuial successivo D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero evidenzia che "siaa legislazione vigente (art. 20, comma5, D.Lgs. n. 276/2003) che nell'ambito del precedente quadro normativo (art. 1,comma 4, L. n. 196/1997), non apparesussistere in capo all'azienda utilizzatrice - che sottoscrive un contratto di somministrazione - alcun obbligodi comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territorialidi questo Ministero, ma esclusivamente l'obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accessoispettivo, l'avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documentodi valutazione rischi (DVR).".

In conclusione, il Ministero coglie l'occasione perrichiamare le indicazioni già fornite con la risposta ad interpello n. 26/2007 secondo la quale il somministratoredeve accertare "l'avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da partedell'utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di unaassunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore(si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno peraccertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita".

Data: 05/02/2014 08:37:00
Autore: L.S.