Giudice di merito riduce la nota spese senza motivare? La Suprema Corte può correggere direttamente la sentenza
di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 1761 del 28 Gennaio 2014. Seda una parte il giudice di merito non è vincolato al rispetto dellanota spese depositatadall'avvocato (ex art. 75disp. att. c.p.c.), dall'altra, nel caso in cui se ne discosti (adesempio, in caso di causa di “facile soluzione”) deve motivarela sua decisione. Sullaquestione la Corte di Cassazione, pur essendo giudice di legittimità,può pronunciarsi: a patto che non sia necessario accertare ulterioricircostanze di fatto. E' quanto stabilito dalla Suprema Corte nellasentenza in oggetto.
Nelcaso di specie, riguardante una controversia sorta in tema disinistri stradali, la Cassazione, rilevato il difetto assoluto dimotivazione in punto onorari del giudice del merito, si pone ilproblema di applicare o meno la cassazionecon rinvio. La SupremaCorte, affidandosi a quattro motivazioni specifiche e ben argomentate(sussistenza di errore di diritto, ragioni di economia processuale,logicità e sistematicità dell'intervento) ritiene di poterprocedere direttamente alla correzione della sentenza impugnata.Enuncia così il seguente principio di diritto: “deveritenersi che quando sia impugnata dinanzi alla Corte di cassazionela liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, per averequesti ridotto senza motivazione gli importi richiesti con la notularitualmente depositata, sia consentito alla Corte di cassazione, ovenon siano necessari accertamenti di fatto, verificare lacorrettezza della suddetta liquidazione e, in casopositivo, rigettare il ricorso integrando la motivazionedella sentenza impugnata, in applicazione dell'articolo384, comma 4, c.p.c.”.
Data: 05/02/2014 11:00:00Autore: Licia Albertazzi