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Cassazione: privilegiato il credito dell'avvocato maturato per prestazioni effettuate nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, sentenza n. 1740 del 28 Gennaio 2014. Lalegge, a determinate condizioni, prevede il privilegio perspecifiche categorie di crediti. Il privilegio è quellacaratteristica giuridica tale per cui il creditore può soddisfarsisul debitore prima degli altri creditori, detti chirografari.L'istituto del privilegio – figura tipica, cioè ammessa laddoveprevista dalla legge – è contenuta in diverse disposizioninormative, nel codice civile, ad esempio agli artt. 2777 e seguenti.


Nel caso di specie, aseguito di opposizione allo stato passivo presentatodall'avvocato interessato – il quale lamentava il mancatoriconoscimento di privilegio al proprio credito, doglianza accoltasoltanto parzialmente in appello, circostanza che ha spintol'interessato a ricorrere in Cassazione - la Suprema Corte hariconosciuto la natura privilegiata al credito professionale vantatoda un avvocato nei confronti dell'impresa, la quale, due anni dopo ifatti, è stata sottoposta a procedura di fallimento. Il privilegio èstato esteso anche alle prestazioni effettuate prima del bienniointeressato, purchè conclusesi entro lo stesso. Chiarisce laCorte che, ai fini dello scomputo temporale, occorre avere riguardonon tanto al momento della dichiarazione di fallimento, quanto allaconclusione dell'incarico professionale; identificabile dalmomento in cui il credito diviene liquido ed esigibile. Ciò valeanche in caso di pluralità di incarichi professionaliprestati, anche se autonomi, dovendo considerare l'unitarietà diintenti e di finalità. Il privilegio per tale tipologia di credito èstato riconosciuto in base al disposto dell'art. 2751bis cod. civ.Rigettando il ricorso, la sesta sezione ha riconosciuto quanto giàdeterminato dalla Corte d'Appello.

Data: 01/02/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi