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Ordinanza di rimozione e ripristino dei rifiuti: la competenza è del sindaco



di Luigi Del Giudice - Spetta al Sindaco adottare l'ordinanza di rimozione e ripristinodei rifiuti. Lo prevede l'articolo 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, ilquale attribuisce espressamente alSindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie allarimozione e allo smaltimento dei rifiuti, previste dal comma 2.

In particolare l'articolo 192 al comma 3 prevede che “Fatta salva l'applicazione dellasanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui aicommi 1 e 2 ( l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo enel suolo sono vietati, nonchè l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere,allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee)è tenuto a procedere alla rimozione,all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dellostato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di dirittireali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione siaimputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, incontraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed iltermine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in dannodei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Tale previsione, sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzionedelle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico),prevale sul disposto dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/200 (cfr., explurimis, Cons. St., sez. V, 29.8.2012, n. 4635).
Poiché dunque, in materia, vi è unacompetenza esclusiva del Sindaco, la determinazione dirigenziale è daconsiderarsi viziata per incompetenza ed è soggetta ad annullamento. (TAR Lazio, sez. II, sentenza 7 gennaio 2014, n.86).

Dott. Luigi DelGiudice

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Data: 28/01/2014 09:40:00
Autore: Luigi Del Giudice