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Cassazione: Pedone inciampa in un tombino? Nessun risarcimento se l'insidia è prevedibile



di Marco Massavelli - Niente risarcimento deidanni al pedone che,passeggiando lungo una strada dissestata, inciampa a causa di untombino malfermo e cade. L'incidente, in casi del genere è facilmenteprevedibile, e quindi può essere attribuito all'esclusiva responsabilità del pedone che poteva adottare unatteggiamento più prudente.

Anche in relazione all'ipotesi diresponsabilità gravante sul custode, il comportamento colposo deldanneggiato può atteggiarsi come concorsocausale colposo, valutabile aisensi dell'articolo 1227, comma 1, codice civile, ovveroaddirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità delcustode.

Questo principio è stato ancora una volta ribadito dalla Corte di CassazioneCivile, con la sentenza 20 gennaio 2014, n. 999 qui sotto allegata.

Ilcaso trattato dalla Suprema Corte di legittimità riguarda un pedoneche lamentava di aver subito danni per essere inciampato in un tombino con il coperchio malfermo.

Ne era scaturita una richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'enteproprietario della strada. Il danneggiato nel corso del giudizio aveva sostenuto che il tombino instabile nonera visibile e che l'insidia non era prevedibile per chi transitasse su quella strada.

Intema di danno da insidiastradale, la concretapossibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere conl'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale adescludere la configurabilità dell'insidia e della conseguenteresponsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della stradapubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo èsuscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione dinormali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deveconsiderarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimonel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che dettocomportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed eventodannoso.

In materia di risarcimento danni da insidie stradali, la questione principale da tenerein considerazione è se l'applicabilitàdell'articolo 2051, codice civile,nei confronti della P.A. o dell'ente proprietario/gestore dellastrada non sia automaticamente esclusa allorquando sia statoaccertato in concreto sia che il bene demaniale o patrimoniale da cuisia originato l'evento dannoso risulti adibito ad un uso generale,sia che lo stesso si presenti di notevole estensione e che talicaratteristiche ricorrano entrambe.

Allaluce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, siafferma ormai costantemente che l'ente proprietario di una stradaaperta al pubblico transito si presume, ai sensi dell'articolo2051, codice civile. responsabile dei sinistri riconducibili allesituazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura oalle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla suaestensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso eraimprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass.,12 aprile 2013, n. 8935; Cass., 18 ottobre 2001, n. 21508).

L'attoreche agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'oneredi provare l'esistenza del rapporto eziologicotra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, perliberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di unfattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interromperequel nesso causale: lanorma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio dellaresponsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiatodall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno,ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenzanormale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,posseduta dalla cosa.

Data: 13/02/2014 11:30:00
Autore: C.G.